I costi della sicurezza nei luoghi di lavoro: profili operativi e aspetti contabili

Il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, pone a carico delle imprese, una serie di costi, alcuni di natura corrente, altri da capitalizzare e recuperare attraverso la procedura dell’ammortamento.

costi della sicurezza sul lavoroTra i costi d’esercizio, a titolo puramente esemplificativo, si apposteranno i costi per la redazione del piano di sicurezza aziendale, per la formazione del personale, per la preparazione delle brochure informative, per la cartellonista della sicurezza e prevenzione, per la vigilanza sanitaria; mentre tra i costi di natura pluriennale allocheremo, i costi per gli adeguamenti relativi agli immobili, agli impianti e alle attrezzature, richiesti dal D.Lgs. n. 626/1994.

La sicurezza sui luoghi di lavoro: aspetti generali

La tematica della sicurezza dei luoghi di lavoro, ha assunto in Italia, a causa dei numerosi incidenti occorsi negli ultimi anni, livelli di interesse sia istituzionale sia mediatico, mai raggiunti.

Tutte le parti sociali (imprese, lavoratori, sindacati ed Enti ispettivi) si sono prodigate, per far sì che, il legislatore ponesse la questione della sicurezza, come priorità nazionale.

Certo, la questione primaria da affrontare, quando si parla di sicurezza del lavoro, è il passaggio dalla logica della spesa, alla logica dell’investimento. Non è un gioco di parole, bensì l’essenza di un diverso modo di concepire le relazioni industriali e di realizzare profitti.

Insomma, un diverso stile d’impresa, che concepisce la forza lavoro, al di là dei precetti normativi, come un investimento da tutelare, forse il primo investimento in ordine di priorità.

E questo anche in un’epoca di difficoltà nel collocamento delle produzioni, ad alto contenuto qualitativo.

Produrre in maniera più competitiva, non sempre significa produrre con riduzioni nei costi di gestione.

Anzi, al contrario, la vera sfida industriale, è produrre tutelando la forza lavoro, poiché la perdita di un lavoratore capace, efficiente ed efficace, per infortunio o per morte, oltre ogni retorica considerazione, vale almeno quanto il danneggiamento di un macchinario, in consi derazione del fatto che la sua sostituzione temporanea o definitiva, produrrà in ogni caso costi aggiuntivi.

La sicurezza sui luoghi di lavoro: aspetti operativi

Le problematiche operative della sicurezza negli ambienti di lavoro, possono così sintetizzarsi:

  1. Analisi e gestione delle problematiche tecniche relative alla sicurezza del lavoro;
  2. Analisi e gestione delle problematiche contabili relative alla sicurezza del lavoro.

Analisi e gestione delle problematiche tecniche relative alla sicurezza del lavoro

L’analisi delle problematiche tecniche relative alla sicurezza del lavoro, richiede compe‐ tenze professionali, di natura tecnico – ingegneristica, che esulano dal presente corso.

Pur tuttavia, è possibile sintetizzare i punti cardine della sicurezza, nei seguenti step:

  1. elaborazione del “Documento della Sicurezza” ex art. 4 del D.Lgs. 626/94 e del do‐ cumento contenente la Valutazione dei
  2. redazione del Documento della Sicurezza Coordinato ex art. 7 comma 3 del D.Lgs. 626/94 aggiornato alla Legge n. 123/2007, contenente la valutazione dei rischi di lavori interferenti in attività di appalto o dʹopera;
  3. nomina del “Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi” ex 8 D.Lgs. 626/94;
  4. redazione del documento contenente la valutazione del rischio chimico;
  5. redazione della “Relazione tecnica per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore
  6. redazione della “Relazione tecnica per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni
  7. redazione del documento contenente la valutazione dellʹesposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori
  8. redazione del documento contenente la valutazione del rischio elettrico a cui sono esposti i lavoratori
  9. redazione del documento contenente la valutazione del rischio incendio
  10. elaborazione e redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  11. redazione del documento contenente la valutazione del rischio di esplosione a cui sono esposti i lavoratori ed elaborazione del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” con l’individuazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive e la eventuale classificazione delle aree a rischio di esplosione
  12. progettazione del Sistema di segnaletica della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro
  13. servizio di Gestione della Sorveglianza Sanitaria previsto dal Lgs. 626/94.

Analisi e gestione delle problematiche contabili relative alla sicurezza del lavoro

Tabella n. 1 – CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Costi per la sicurezza nei luoghi di lavo- ro considerati costi d’esercizio (Componenti negativi del Conto Economico) Costi per la sicurezza nei luoghi di lavoro considerati costi pluriennali (Elementi delle immobilizzazioni ma- teriali o immateriali)
  1. Valutazione dei rischi e reda- zione del piano sicurezza;
  2. Onorario del medico preposto alla sorveglianza sanitaria
  3. Produzione brochure e altro materiale informativo
  4. Cartelli
  5. Formazione del personale
1) costi per gli adeguamenti di immobili, impianti e attrezza- ture alle norme sulla 626/94

I costi del Sistema di Sicurezza del Lavoro, sono quelli relativi ai servizi interni ed esterni, sostenuti per l’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

Nella tabella n. 1, sono state classificate sinteticamente, le varie voci di costo, a seconda della loro natura.

I principi contabili (O.I.C. 16, paragrafo D.I.b.) si esprimono sul tema dei costi dell’adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro, chiarendo che appare giustificata la capitalizzazione delle sole spese che incrementino, in modo signifi‐ cativo, produttività e sicurezza ovvero che prolunghino la “vita utile” del cespite.

Diversamente, le spese per i suddetti adeguamenti, dovrebbero transitare dal Conto Economico, al fine di evitare annacquamenti di capitale.

La capitalizzazione delle spese per gli adeguamenti strutturali alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, si giustificherebbe non già con un supposto aumento di produttività del cespite, quanto piuttosto, con il prolungamento della sua vita utile.

Poiché la durata utile della spesa sostenuta per l’adeguamento degli immobili, degli impianti e delle attrezzature, potrebbe risultare inferiore o pari alla durata utile dei cespiti sottoposti ad adeguamento, accadrà che nel primo caso i costi di adeguamento andranno ammortizzati autonomamente, mentre nel secondo caso questi seguiranno il piano di ammortamento del cespite, del quale costituiranno costo incrementativo.

OIC 16 – Principi generali di valutazione delle immobilizzazioni

I costi capitalizzabili sono soltanto quelli che si sostengono per lʹacquisizione di nuovi cespiti (costi originari) o per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti a cespiti esistenti (costi sostenuti durante il periodo in cui lʹimpresa ha la proprietà dei cespiti), sempre che si concretizzino in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero prolunghino la ʺvita utileʺ dei vari cespiti.

Nel caso le modificazioni di cespiti preesistenti comportino lʹeliminazione di una parte significativa del cespite originario e dalla loro sostituzione consegua un significativo e misurabile incremento di capacità o di produttività o di sicurezza, il costo e lʹammortamento relativi alla parte eliminata devono essere stornati dai conti.

CASI CONTABILI

Rilevazione dei costi per la redazione del piano della sicurezza aziendale.

Secondo la dottrina1, l’imputazione alle immobilizzazioni immateriali dei costi per la redazione del piano della sicurezza aziendale, risulterebbe non opportuna, vuoi per l’indeterminatezza della durata utile dell’investimento, che renderebbe arbitrario il piano di ammortamento dell’asset immateriale, vuoi per la necessità di una revisione costante del piano, che renderebbe la relativa spesa, costo d’esercizio.

Detto ciò, si supponga di dover rilevare a partita doppia, la fattura di una società di servizi che ha assunto l’incarico di valutare i rischi e di redigere il piano della sicurezza aziendale, addebitando 2.000 Euro, più IVA ordinaria:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Spese di sicurezza aziendale CE – B 14) 2.000,00

2.400,00

IVA ns/credito A – C II 4 – bis 400,00
Debiti verso Fornitori P – D 7)
Rilevazione dei costi per la sorveglianza sanitaria in azienda.

 La sorveglianza sanitaria in azienda, comporta la nomina di un medico e il sostenimento del costo per onorari professionali dovuti. In questo caso, si tratterebbe di servizi esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, punto n. 18, del D.P.R. 633/72.

Supposto di dover rilevare la fattura del medico per 700 Euro, a partita doppia si avrà:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Spese di sicurezza aziendale CE – B 14) 700,00

700,00

Debiti verso Fornitori P – D 7)

L’allocazione nella voce B 14) del conto economico, piuttosto che nella voce B 7) dello stesso, sarebbe motivata dalla circostanza che le prestazioni sanitarie correlate alla sorveglianza sanitaria – sebbene questo discorso sia estensibile a tutte le spese di sicurezza non capi‐ talizzabili ‐ non rappresentano spese che si riconnettono all’attività di produzione di beni e servizi caratteristica dell’impresa, quanto piuttosto a spese correlate all’osservanza di ob‐ blighi di legge.

Per cui, al pari di spese similari ‐ come i diritti camerali ‐ queste verranno appostate nella voce B 14) del conto economico.

Rilevazione dei costi per adeguamenti strutturali

Nel caso in cui la spesa per adeguamenti strutturali di cespiti ammortizzabili, abbia una durata inferiore a quella del cespite sul quale si è operato l’adeguamento, la spesa sarà contabilizzata tra le immobilizzazioni immateriali – crediamo nella voce B. I. 7‐ e ammortizzata secondo un piano di ammortamento autonomo.

Nel caso in cui la durata utile della suddetta spesa, risulti pari a quella del cespite adeguato, la stessa potrà essere contabilizzata come spesa incrementativa del cespite.

Supposto che siano stati sostenuti costi per adeguamento alla 626/94, di impianti industriali, per 10.000 Euro, più Iva ordinaria, a partita doppia, registreremo:

Caso a): costi di adeguamento di durata utile inferiore alla durata utile del cespite
Sottoconti BilCEE Dare Avere
Costi di sicurezza aziendale capitalizzati A – B I 7) 10.000,00

12.000,00

IVA ns/credito A – C II 4 – bis 2.000,00
Debiti verso Fornitori P – D 7)

Supposta una durata utile del costo di adeguamento di 5 anni, con riparto costante della stessa, al 31/12/n, rileveremo la seguente quota di ammortamento:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Ammortamento altre   immobilizzazioni

immateriali

CE – B 10 a) 2.000,00

2.000,00

Fondo ammortamento Altre immobiliz‐

zazioni immateriali

A – B I 7)

Caso b): costi di adeguamento di durata utile uguale alla durata utile del cespite

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Impianti e macchinario A – B II 2) 10.000,00

12.000,00

IVA ns/credito A – C II 4 – bis 2.000,00
Debiti verso Fornitori P – D 7)

La quota di ammortamento degli impianti e macchinari, terrà conto anche dei costi incre‐ mentativi per adeguamento alle norme sulla sicurezza. Supposto un coefficiente di am‐ mortamento del 10%, al 31/12/n, rileveremo la seguente scrittura:

Sottoconti BilCEE Dare Avere

Ammortamento impianti e macchiario

CE – B 10 b)

1.000,00

1.000,00

Fondo ammortamento impianti e mac‐

chinari

A – B II 2)

A cura di Enrico Larocca

Matera, 23/09/2008

NOTE

1 Secondo la Banca Dati M4, di Memento Pratico, ed. IPSOA, paragrafo n. 1374, il piano per la sicurezza aziendale, deve contenere lʹelenco delle azioni necessarie per ottemperare agli obblighi e le procedure da seguire nelle situazioni di rischio che si possono presentare nellʹambito dellʹazienda interessata.

Pur possedendo quest’ultimo la caratteristica dellʹutilità pluriennale, essendo molto simile ai costi di start‐up, l’ammortizzabilità risulterebbe problematica, poiché i benefici futuri non risulterebbero esattamente misurabili.

Dunque, lʹattività immateriale non sarebbe separatamente trasferibile ed il periodo sul quale ripartire i costi potrebbe risultare arbitrario. Ciò posto, risulterebbe preferibile la soluzione di spesare questi costi a Conto Economico nellʹanno in cui sono sostenuti e classificarli tra gli oneri diversi di gestione, alla voce B 14).

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