Dividend washing: cessione utili compresi

Come funziona il dividend washing, normativa attuale e difficoltà legate alla tracciabilità dei titoli.

Come funziona il dividend washing

L’operazione di dividend washing nasce da una transazione tra due operatori del mercato mobiliare.

L’operazione si sostanzia in due distinte fasi di compravendita; la prima fase consiste nella vendita di un insieme di titoli azionari tel quel (comprensivi di dividendi) da un soggetto ad un altro, il quale quest’ultimo, pagando un prezzo che tenga conto dei frutti in pancia del titolo, a seguito della distribuzione dei dividendi ne possa godere.

A questo scambio diretto tra due soggetti, può aggiungersi un ulteriore segmento nel quale, seconda fase, il soggetto primo acquirente rivenda il titolo all’originario proprietario o anche ad un terzo, stavolta però a corso secco o ex cedola.

L’analisi di questo scambio di titoli tra soggetti è ampiamente giustificata (1) sotto l’aspetto economico, civilistico e tributario.

Tuttavia, l’analisi squisitamente tributaria (2), perseguendo finalità ampiamente differenti dalle regole di trade e di soggettività giuridica dei soggetti che pongono in essere un operazione di dividend washing, mira a conseguire sostanzialmente due ordini di fattori, quali, la tassazione di ricchezza e l’indebita imputazione di componenti negativi che scaturiscono dall’asimmetria delle operazioni. 

Alla luce di questa sintesi concettuale, sotto l’aspetto tributario, l’analisi dell’architettura dell’operazione di dividend washing la si può scindere, quindi, tra fase di acquisto e fase di vendita.

La necessità della differenziazione acquisto/vendita, quantunque possa sembrare banale, è di estrema importanza per individuare e focalizzare le “sacche” contenenti ricchezze da tassare e falsi “buchi” da riempire; nell’operazione in commento entrambe le fattispecie, alternativamente, li troviamo nelle figure dei soggetti che assumono la figura del venditore. Es. se A vende a B,   A può realizzare una plusvalenza (ricchezza) o una minusvalenza (buca) così come pure se B a sua volta rivende, può realizzare o una plus/minusvalenza.

Da queste considerazioni di quadratura generale, possiamo arrivare alla conclusione che l’operazione sotto osservazione non è, non è stata e non sarà un qualsiasi scambio di titoli tra soggetti comprensivi di dividendi ma un’operazione che comporta in capo al primo cedente un plusvalore che scaturisce dalla monetizzazione degli utili ed in capo al secondo cedente, un minusvalore pari alla differenza di valore dei titoli tra la prima e la seconda cessione.

Di conseguenza, quindi, alla luce dei diversi modelli di tassazione proposti dal legislatore fiscale, ci si chiede se la normativa fiscale riferibile all’operazione in esame possa far conseguire l’obiettivo di consentire:

  • un prelievo fiscale “giusto” sotto il profilo dell’equiparazione tra poste attive e passive;
  • la possibilità di far sorgere comportamenti elusivi;
  • la messa in atto di rimedi al fine di perseguire l’equilibrio costi/benefici dei vari interessi in gioco.

 


Dividend washing ante IRES
(cenni)

 Il sistema impositivo contenuto nel D.P.R. n. 917/1986, si basava sul meccanismo del credito di imposta volto a garantire che un soggetto percettore di un reddito già tassato in capo alle società erogante, non scontasse due volte la tassazione.

         Tale sistema di imputazione, detto imputation system, che vedeva il percettore  finale  soggetto  alla  tassazione,  faceva  si che le imposte pagate dalla società non fossero altro che un acconto su quanto poi dovuto, in via definitiva, dal percettore.

         In detto sistema non era ravvisabile una uguaglianza sistematica di tassazione dei dividendi e di plus/minusvalori ma un duplice canale impositivo asimmetrico, dove, tuttavia, plus e minusvalori, salvo ipotesi particolari, risultavano rispettivamente tassati o dedotti.

         In detto sistema, l’arbitraggio perpetrabile tramite il dividend washing si configurava allorquando il soggetto che beneficiava dello stacco della cedola, godeva del credito di imposta.

         Ciò a permesso di fatto che si utilizzasse il credito di imposta per abbattere imposte “pulite”, la spartizioni del credito “sottobanco” tra le parti, e con la conseguenza che le casse erariali si trovavano ad incassare solo imposte sostitutive e non IRPEG a titolo definitivo.

         Va detto che tale meccanismo non solo era abilmente sfruttato da residenti e da stabili organizzazioni ma anche da quelle società che  pur non impiantando sul territorio italiano una stabile organizzazione, approfittando di convenzioni bilaterali tra stati (3), riuscivano a sfruttare il meccanismo del dividend washing.

         In particolare, in pratica, all’opprossimarsi della data di stacco del dividendo, sui “conti titoli” delle società, venivano trasferiti i titoli azionari a banche estere, per poi immediatamente dopo lo stacco del dividendo, ritrasferire tali titoli agli stessi originari possessori.


 

Dividend washing e IRES

Con l’introduzione del nuovo sistema di tassazione dei redditi per via dell’avvento dell’IRES con il D. Lgs. n. 344 del 2003 e quindi, con il conseguente passaggio al sistema delle esenzioni, detto exemption system, si ha avuto lo spostamento del centro di imputazione da valle (socio percettore) a monte (società).

Tale sistema ha permesso all’Erario di colpire immediatamente la materia imponibile scaturente dal godimento delle partecipazioni detenute, dall’altro canto, al sistema imputazione/deduzione per le plus/minusvalenze, al quale viene affiancato un ulteriore istituto dell’irrilevanza positiva/negativa delle plus/minusvalenze detto partecipetion exemption “Pex” rubricato all’articolo 87 del Tuir per i plusvalori e all’articolo 101 per i minusvalori.

Detto ciò, dall’analisi combinata dell’articolo 87 e 101, l’arbitrarietà degli operatori di trade di titoli, al fine di poter trarre il massimo vantaggio in termini fiscale, pari ad un doppio risparmio di imposta, ha permesso di continuare a perpetrare comportamenti elusivi con la tecnica del dividend washing.

Infatti, nel nuovo sistema, l’architettura elusiva nasce dal fatto che il primo venditore (A) della partecipazione, potendo beneficiare dei requisiti P.ex non sconta nessun imposta sulla plusvalenza, mentre il secondo (B), dopo aver incassato il dividendo, non essendo applicabili i requisiti P.ex, la perdita scaturente dal raffronto tra il valore della partecipazione all’atto dell’acquisto e il valore della cessione, generando una minusvalenza deducibile; tutto ciò rappresenta, in soldoni, parte di utile non tassato ed un minor utile, generato dalla minus, abbattuto.

Con tale sistema, tuttavia, il legislatore un piccolo risultato lo ha raggiunto, ossia, da un lato non permette agli operatori poter batter cassa come poteva avvenire con il credito di imposta, dall’altro lato, ha forse posto fine ad un “evidente” contrattazione sottobanco dei titoli azionari.

 

 

Il tentato rimedio

Il legislatore fiscale, da più parti sollecitato, in sede di correttivo del D. Lgs. 344/2003, ha provveduto ad inserire una serie di disposizioni che ponessero fine all’elusività del dividend washing.

Le disposizioni ad oc vengono previste dal D. L. n. 203 del 2005, successivamente  convertito  con  modificazioni  della Legge n. 248 del 2005, dove all’articolo 5-quinques, comma 1, è stato previsto l’inserimento del comma 3-bis, 3-ter e 3-quater nell’articolo 109 del Tuir.

La scelta dell’art. 109 del Tuir come contenitore delle disposizioni antielusive si presta alle considerazioni che tale articolo è deputato a recepire “le norme generali sul reddito di impresa” ma forse, al fine di non troppo scollacciare disposizioni che già stanno nel Tuir, si poteva intervenire direttamente nell’articolo 87 e 101.

Le norme in “campo” sono:

  3-bis. Le  minusvalenze  realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e  strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di   cui   all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il  realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei  beni  di  cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.               

  3-ter. Le  disposizioni  del  comma  3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  acquisite nei trentasei mesi  precedenti  il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87.        

  3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali  negativi  di  natura  finanziaria  derivanti  da  operazioni iniziate nel  periodo  d’imposta  o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

         Accanto a tali disposizioni, va detto che l’operatività di detta nuova disciplina si riferisce alle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2006, soglia temporale prevista dal comma 2 dell’art. 5-quinques del suddetto decreto.

         In ultimo, con legge del 24 dicembre 2007 n. 244, (finanziaria 2008), a decorrere dal 1 gennaio 2008,  viene introdotta un nuovo comma 3quinques all’art. 109 del Tuir, concernente una limitazione di applicabilità delle predetta normativa a carico di coloro che adottano i principi contabili internazionali.

         Le disposizioni in parola, anche se risolvono l’aspetto macro del problema, lasciano  campo  ad  una  miriade di interventi che coinvolgono sia gli operatori di settore, non ultimo con la richiesta di interventi sul tema in sede relazione conclusiva della Commissione Biasco, sia l’amministrazione finanziaria attraverso la necessità dell’emanazione di una circolare ad oc, la n. 21/2006, e sia lo stesso legislatore fiscale che presumibilmente sarà reinvestito della questione qualora la prima citata commissione riterrà porre mano all’intero impianto impositivo.

 

 

Comma 3-bis dell’art. 109 del Tuir

 

         Il legislatore con tale comma arriva subito al cuore del problema, individuando:

  • le parti della contrattazione in capo a cui si applica la norma;
  • l’operazione elusiva;
  • quali titoli  ne sono soggetti;
  • l’entità numerica del componente negativo;
  • qual è l’arco temporale da tenere a riferimento.

 

  1.          Infatti, in primis vengono individuati i titoli che possono essere oggetto di scambio: azioni, quote, strumenti finanziari similari alle azioni (4) e i differenziali negativi dei beni individuati dall’art. 85, comma 1, lettera c) e d) (5).
  2. Secondo, il legislatore, estrapolando dalla normativa sulle minusvalenze contenuta nell’art. 101 del Tuir quelle che non possiedono i requisiti previsti dall’art. 87, focalizza l’intero impianto elusivo, non su tutte le operazioni ma, solo su quelle che all’origine possiedono i requisiti della Partecipation exemption.
  3. Terzo, viene individuata l’entità della minusvalenza deducibile che, per differenza, è pari a quella che residua dopo averla depurata di un valore pari ai dividendi o acconti relativi ai titoli in oggetto.
  4. Quarto, si individua un arco temporale pari ai 36 mesi entro cui monitorare la seconda cessione del titolo.

 

In merito alla soggettività, ossia, su chi ricada la sterilizzazione della quota non imponibile dei dividendi, se al primo cedente o al secondo, l’amministrazione finanziaria già con circolare 6/2006, in tema di primi chiarimenti alla finanziaria per il 2006, ha precisato che la ratio della norma è quella di sterilizzare la minusvalenza in capo al cessionario del primo acquisto.

 

Inoltre, sempre, su tale articolo:

  • In merito all’oggetto dell’operazione, essendosi profilata l’incertezza da più parti sul tenore letterale della norma se andasse circoscritta ai titoli in essa indicati, e se, ci si dovesse riferire anche a titoli negoziati in mercati regolamentati e se aventi determinate caratteristiche partecipative, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito con circolare n. 21/2006, al punto 1, la propria posizione precisando che:
    “Non figurando nella versione della norma oggetto di definitiva approvazione alcuna previsione di esclusione che ne limiti l’ambito di operatività, la stessa trova applicazione generalizzata alle cessioni di titoli partecipativi (comprese quelle effettuate nell’ambito di attività di trading di partecipazioni), a nulla rilevando la circostanza che queste ultime abbiano o meno ad oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati e che l’acquisto avvenga da controparti estranee o con le quali sussiste un rapporto di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile. Anche se nel prosieguo della trattazione si farà esplicito riferimento alle operazioni di cessione di titoli, occorre precisare, tuttavia, che le norme in esame trovano applicazione anche con riferimento ed altre operazioni che ordinariamente hanno effetti realizzativi, quali, ad esempio, i conferimenti di titoli (ex art. 175 del TUIR) e le liquidazioni di partecipazioni per effetto del recesso del socio o della liquidazione della società.”

  • Le operazioni soggette a generare minus e differenze negative deducibili, in contrasto alla norma, secondo l’amministrazione finanziaria sono solo quelle che:
    • non rientrino nel regime Pex (essendo, come noto, fiscalmente irrilevante ogni minusvalenza, o differenza negativa, conseguita con riferimento alla cessione di questi ultimi)
    • presentino, in ogni caso, i requisiti cd. di natura oggettiva richiesti per l’applicazione del regime P.ex., relativi, alla residenza fiscale della società partecipata ed all’attività da questa esercitata;
    • il titolo alienato abbia dato luogo alla distribuzione di dividendi. Detto ciò, logicamente, l’Agenzia delle Entrate tiene a precisare che: “Da ciò deriva che non debbono essere considerati – ai fini dell’individuazione dell’importo dei dividendi da confrontare con le minusvalenze (o le differenze negative tra ricavi e costi) – i dividendi relativi a titoli che si qualificano per il regime di participation exemption, in considerazione del fatto che le eventuali minusvalenze (o differenze negative) scaturenti dalla cessione di tali titoli non potranno mai costituire componenti negativi deducibili all’atto della determinazione dell’imponibile.”
  • L’analisi dell’elusività, comunque, viene prevista in 36 mesi. Ciò, sta a significare sostanzialmente due cose: la prima, secondo anche quanto afferma la circolare n. 21/2006, le operazioni sospette sono solo quelle che ricevono frutti (dividendi) in quest’arco temporale, secondo, 36 mesi possono corrispondere al requisito minimo della detenzione per una partecipazione al fine di poter godere delle disposizioni contenute nell’art. 87 del Tuir.

 

Comma 3-ter dell’art. 109 del Tuir

Il comma in commento, in prima analisi, rappresenta un rafforzamento di quanto già contenuto al comma 3-bis ma anche, uno scostamento dalla normativa sulla P.ex.

Volendo considerare come un “miniregime” le disposizioni contenute nei tre commi del 109 del Tuir che si occupano di dividend washing, si può affermare che dal combinato disposto del comma 3-bis con il comma 3-ter, si evince una ripetizione temporale di applicazione delle norme.

Infatti, anche senza il comma 3-ter le considerazioni poste per l’art. 3-bis, portano alla stessa conclusione.

Dai più, però, a ragion veduta, il comma 3-ter è visto come un secondo periodo di monitoraggio; il primo è  riferito all’analisi dell’aspetto traslativo ed il secondo è riferito all’aspetto percettivo; un doppio binario temporale  che però permetterà la coincidenza tra l’art. 87, comma 2 e l’art. 109 comma 3-ter solo allorquando la prima cessione avverrà il 1 gennaio.

Evidentemente, il legislatore fiscale ha preferito raggiungere il doppio risultato senza raggiri vari. Sembrerebbe, inoltre, che i trentasei mesi, pari a tre anni, rappresentano lo sparti acque tra l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria è interessata al comportamento elusivo e l’ipotesi in cui non lo sia.

Tuttavia, due considerazioni si possono fare: la prima sul richiamo al regime P.ex e la seconda è riferita all’arco temporale espresso in mesi.

Sul primo aspetto, si ribadisce che potendosi attivare le ipotesi previste all’art. 87, comma 1, lett. c) e d), vorrà dire che l’aspetto speculativo viene meno per il verificarsi del presupposto di non tassazione/deduzione, obiettivo perseguito dalla norma; A tal proposito, anche la circolare n. 21/2006 ribadisce che “…la disposizione relativa al dividend washing non trova applicazione ogniqualvolta le partecipazioni risultino sprovviste dei requisiti oggettivi p.ex., ossia siano relative a soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata ovvero che non svolgono attività commerciale.”

Sul secondo aspetto, marginale, ma che può dare adito a disparità di trattamento tra operazioni, è il fatto di non tenere in considerazione la bisestilità di alcuni anni, che porta, se pur per un giorno, a disparità di trattamento tra operazioni comprese tra anni bisestili ed operazioni a cavallo; se ciò è pur si di poco conto, si ritiene che sarebbe auspicabile seguire l’orientamento civilistico sulla previsione di una tempistica riferita in giorni.

 

 

Comma 3-quater dell’art. 109 del Tuir

L’ultimo comma del “miniregime” sul dividend washing ruota attorno alla “figura” dell’articolo antilelusivo sovente adottato dall’amministrazione finanziari ossia, l’articolo 37-bis del D.P.R. 600 del 1973.

In esso sono connaturati due aspetti: uno legato ad un fattore oggettivo, l’altro, alla natura procedurale del meccanismo elusivo.

Sotto il primo aspetto, l’amministrazione finanziaria, potendo sempre, in via generale, applicare le disposizioni dell’art. 37-bis del DPR 600/73, preferisce rimarcare che la stessa, non solo applicherà tale facoltà alle operazioni individuate con il “miniregime”, anzi, ampliandone la portata e palesemente dichiarando di mirare non all’oggetto dell’operazione ma alla sostanza, ha previsto, al punto 3 della circolare 21/2006, che

“…l’inciso resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – contenuto nel nuovo comma 3-quater dell’articolo 109 del TUIR – deve essere inteso nel senso che la indeducibilità della minusvalenza o della differenza negativa può essere affermata dall’amministrazione finanziaria, in applicazione della norma antielusiva generale, anche con riferimento a fattispecie diverse (6) da quella per la quale opera la presunzione legale in esame, qualora siano ispirate al medesimo intento elusivo.”

Sotto il secondo aspetto, di natura procedurale, il legislatore fiscale ha previsto all’art. 5-quinquies, comma 3, del D. L. n. 203 del 2005, al fine di favorire l’azione di controllo delle operazioni prima richiamate, che il contribuente debba comunicare all’Agenzia delle Entrate le minusvalenze e le differenze negative dedotte di ammontare superiore a 50.000 euro su azioni ed altri titoli quotati, realizzate a decorrere dal periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Tale comunicazione è finalizzata a consentire all’Agenzia delle entrate l’accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973. L’omissione, l’incompletezza o la falsità della comunicazione comporta l’indeducibilità del componente negativo.

Su tale disposizione, è stato da più parti dibattuto sulla necessità di tale ulteriore adempimento, del suo reale significato in ordine all’aspetto quantitativo e persino sull’aspetto di costituzionalità (7) sulla natura sanzionatoria dell’omessa o incompleta presentazione della comunicazione.

Se la previsione di indeducibilità di particolari tipologie di componenti negativi come previsto per questo caso non è nuova per l’amministrazione finanziaria, come per es. nel comma 11, dell’art. 110 del Tuir (8) o ancora nella legge n. 265 del 2002 (9), non si comprende la portata estremamente penalizzante anche per semplici errori formali, tra l’altro, di non facile tracciabilità per alcune tipologie ti titoli. 

In ordine all’aspetto quantitativo, ad oggi, i dubbi stanno nel capire la reale intenzione del legislatore nel prevedere la portata del limite dei 50.000 euro quale soglia dopo la quale scatta l’obbligo della comunicazione all’Agenzia dell’Entrate.

          Infatti, se l’intento è il monitoraggio delle operazioni che generano elusione da divident washing, (altro non può essere se non altro perché una simile comunicazione di carattere generale è gia prevista dal 2002 – vedi nota 10-), ciò non ha senso in quanto, la portata di una non comunicazione di una minusvalenza  che  si attesti appena sotto i 50.000 euro non è meno dannosa per l’Erario di una minusvalenza che si attesti appena sopra, e tanto più tale ragionamento vale, allorquando, si vuole colpire la ratio elusiva dell’operazione.

          Altro aspetto è legato alla natura della minusvalenza, ossia se la comunicazione vada riferita ai soli titoli negoziati.

         La disposizione in commento non lascia adito a nessun ragionamento; si applica solo alle azioni e agli altri titoli negoziati in mercati regolamentati.

         Tale aspetto, lascia perplessi in quanto, se l’elusività va vista nella natura dell’operazione e se la stessa amministrazione finanziaria ha notevolmente ampliato con circolare n. 21/2006 l’insieme delle ipotesi che possono dar vita all’elusività da dividend washing , perché porre, accanto al limite dei 50.000 euro, un ulteriore restringimento ai titoli smobilizzati solo all’interno di mercati regolamentati?

         A questa domanda si può rispondere che si è trattata di una svista, perché, come da più parti ravvisato, in ultimo in sede di Commissione di studio sull’imposizione fiscale sulle società, cosiddetta Commissione Biasco, diverse sono state le critiche mosse al legislatore fiscale con la richiesta di un intervento nella disposizione.

         Una soluzione favorevole all’Erario, più per motivi di indagine, potrebbe essere quella di estendere l’adempimento comunicativo a tutti i negozi di trading sospetti di generare comportamenti elusivi e senza la previsione di una soglia; oppure, ipotesi richiesta dai più, quella di escludere da tale adempimento le operazioni fatte per il tramite di professionisti del settore, certo è, di più difficile attuazione, cogliere il suggerimento di coloro i quali, ritenendo molto difficile il monitoraggio delle operazioni nei mercati organizzati, vorrebbero stralciare la disposizione contenuta all’art. 5-quinquies, comma 3, del D. L. n. 203 del 2005.

 

 

Le difficoltà legate alla tracciabilità dei titoli

Un aspetto molto importante, alla luce di quanto prescritto dalle norme in commento, deriva dall’operatività pratica della messa in atto delle disposizioni sul  dividend washing dovendo collegare queste ultime, con le regole di bilancio sull’imputazione dei titoli in commento.

I corretti criteri di iscrizione delle partecipazioni e dei titoli in bilancio, partono da un principio molto generale che lo si può trovare nell’articolo 2424-bis del codice civile.

         Secondo tale articolo, in linea generale, i titoli e le partecipazioni possono avere due macro aree di imputazione, tra le immobilizzazioni, se riferiti ad un investimento durevole o, se si supera una determinata percentuale di partecipazione (10), nell’attivo circolante nei restanti casi.

         Sulla omogeneità dei titoli, va detto che l’amministrazione finanziaria possiede già all’interno del Tuir disposizioni utili alla causa della distinzione tra macro aree; infatti, all’art. 87, comma 1-bis, specifica che “le cessioni delle  azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle   appartenenti  alla  categoria dell’attivo circolante vanno considerate  separatamente  con  riferimento  a ciascuna categoria”.

 

         Da ciò, ne è disceso una serie di problemi legati all’omogeneità dei titoli interessati e all’individuabilità, all’ammontare dei valori positivi e negativi collegati ai titoli, e, la corretta individuazione algebrica dell’operazione.

         A proposito dell’omogeneità delle operazioni, e conseguentemente la individuazione dei singoli titoli, l’amministrazione finanziaria sempre con circolare 21/2006, recependo le difficoltà che si possono incontrare nel raccordare le diverse nature dei titoli, ravvisa ulteriori “step” di criticità allorquando all’interno di una classe omogenea ci si debba riferire:

  • all’anzianità (holding period) di possesso delle partecipazioni, rispetto alla quale si rende necessario mantenere distinta evidenziazione dei titoli acquisiti da più o da meno di trentasei mesi rispetto alla data di cessione;
  • ai relativi dividendi non imponibili percepiti nel corso dei trentasei mesi precedenti  il  momento  della  cessione,  al  cui  importo è parametrata la misura della sterilizzazione fiscale delle minusvalenze (o delle differenze negative tra ricavi e costi) conseguenti al realizzo dei titoli.

         Sicuramente i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie meglio si prestano ad essere monitorati e valutati, diversamente, quelli che risultano iscritti nell’attivo circolante, perché detenuti, probabilmente, per fini speculativi; l’Agenzia delle Entrate suggerisce, nell’ipotesi in cui non siano adottabili i criteri previsti dall’art. 2426 del codice civile sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall’art. 92 del Tuir, di adottare un criterio che garantisca uniformità  di monitoraggio.

 

Leggi anche: Operazioni di dividend washing e abuso del diritto

 

A cura di Giuseppe Bennici