Accertamenti bancari: modalità di richiesta e giurisprudenza

L’attivazione dello strumento istruttorio dell’accertamento bancario, sia esso disposto in base  alla Legge n. 413/91 sia attraverso la procura della Repubblica nel corso di indagini di polizia giudiziaria, deve essere finalizzato per individuare flussi ovvero transazioni finanziarie che sfuggono dalla contabilità delle imprese.

Gli accertamenti bancari

Gli accertamenti bancari devono essere utilizzati anche al fine di:

  • individuare i collegamenti ed i trasferimenti illeciti tra le diverse società di un gruppo e tra queste ed il patrimonio personale degli amministratori e dei soci.
  • individuare l’intera platea dei soggetti che direttamente o indirettamente detengono il controllo giuridico o solo anche economico, di tali società ed eventualmente i loro familiari.

Altresì, il  ricorso a questo penetrante mezzo istruttorio può essere attivato sulla base della comune esperienza professionale maturata da ciascun operatore nell’ambito del proprio ufficio.

Gli accertamenti bancari  possono essere intrapresi in presenza di:

  1. evasori totali o paratotali;
  2. mancata tenuta di contabilità o inattendibilità delle stesse;
  3. un elevato tenore di vita di un soggetto che non rispecchia la capacità contributiva dichiarata;
  4. soggetti terzi che pur non rientrando nella compagine societaria (soci occulti), sono titolari, contitolari ovvero delegati ad operare su  conti correnti riconducibili all’attività dell’impresa;
  5. conti correnti accesi e gestiti per interposta di persona ai sensi dell’art. 37 – 3° comma del D.P.R. N. 600/73.

Con la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), sono state apportate sostanziali modifiche al segreto bancario e in special modo i commi 402 e 403 hanno apportato modifiche all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72.

In particolare, le modifiche introdotte dall’art. unico (commi 402 e 403) della finanziaria 2005, consentono di superare tutti i vincoli ed i limiti che scaturivano dalla previgente formulazione.

In precedenza infatti, in presenza di un procedimento penale, gli operatori preferivano utilizzare  lo strumento bancario attraverso  formale richiesta alla Procura della Repubblica, in quanto tale canale, risultava più invasivo ed incisivo sia in termini di conoscenza totale di tutti i rapporti bancari posti in essere dal contribuente sia  in merito all’acquisizione di tutte quelle “pezze giustificative” che corredavano gli stessi flussi finanziari, salvo, poi travasare i dati e le informazioni nel comparto fiscale previa autorizzazione della stessa magistratura ex art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e 63 del D.P.R. n, 633/72.

Ai sensi della Legge n. 413/92, nell’accezione di rapporto rientravano, a titolo esemplificativo, gli estratti conto corrente (ordinario, speciale, transitorio), di corrispondenza, di deposito di cui il soggetto ne risultava titolare o di cui comunque ne disponeva anche tramite interposta persona.

Quindi dovevano essere specificate le operazioni relative ad apertura di credito, sconto, di effetti, anticipazioni bancarie, bonifici emessi o ricevuti, effetti accreditati al dopo incasso, pagamento di canoni di utenze, contratti di cassette di sicurezza, acquisti e cessioni di valuta, etc..

Erano invece esclusi tutti quei rapporti posti in essere con: intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Oggi invece, dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005, è possibile raggiungere il medesimo risultato, senza sacrificare l’autonomia del procedimento amministrativo tenuto conto anche dei più ridotti termini fissati dalla recente riforma.

Quindi non potrà essere negata la conoscenza di alcuna operazione  o rapporto, a prescindere dalle modalità di regolamentazione e, cioè se transitati o meno sui conti.

La nuova formulazione dell’art. 32 – comma 1 n. 2), del D.P.R. n. 600/73 consente di richiedere qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, pertanto omnicomprensivo di tutte le attività tipiche e qualsiasi altra attività finanziaria, ma anche ad esempio, gli strumenti di mercato monetario, operazioni in cambio e di interesse, le attività aventi per oggetto valori mobiliari nonché quelli connessi o strumentali alle attività richiamate.

Inoltre con la finanziaria 2005 è possibile oggi acquisire rapporti afferenti servizi prestati quali:

  1. la custodia di strumenti finanziari;
  2. la locazione di cassette di sicurezza;
  3. la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
  4. la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti   le concentrazioni  e l’acquisto di imprese;
  5. i servizi connessi all’emissione o al collocamento  di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione  e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
  6. la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
  7. l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.

Anche per le garanzie prestate da terzi  deve essere inteso in senso oggettivo per cui sono comprese  sia quelle reali che quelle personali.

Le richieste possono poi essere rivolte anche:

  • agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento  collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio ed alle società fiduciarie, nazionali o straniere;
  • alle SIM che assicurano al pubblico i servizi accessori e le altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali;
  • le SICAV, società d’investimento a capitale variabile aventi per oggetto l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico delle proprie azioni.

Adesso sarà possibile richiedere, specificando i periodi temporali, la comunicazione delle generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto, amministrato o gestito strumenti finanziari e partecipazioni  in imprese, individuate singolarmente.

Modalità operative

Per quanto riguarda le modalità operative attraverso le quali vengono analizzate le movimentazioni di conto corrente è importante sottolineare l’integrazione apportata dalla legge finanziaria in merito al punto 2) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73; in particolare nella modifica oltre ai ricavi si fa riferimento anche ai  compensi, fugando così ogni dubbio in merito ai prelevamenti non giustificati dal contribuente, che possono essere ricondotti sia al reddito d’impresa (ricavi) che a quello di lavoro autonomo (compensi).

Presunzioni

In merito alla presunzione che assimila a ricavi non dichiarati i prelevamenti effettuati dal contribuente, la corte di cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 16035/05 depositata il 29 luglio 2005, la quale ha stabilito che gli assegni bancari transitati sui conti correnti e cambiati per cassa non costituiscono necessariamente ricavi occulti, purchè il contribuente dimostri che le movimentazioni transitate sui conti correnti siano state contabilizzate e registrate sulle scritture contabili; in tal caso precisa la suprema corte, non opera la presunzione prevista dall’art. 32 – punto 2) del D.P.R. n. 600/73.

Orientamenti girisprudenziali

In merito agli orientamenti giurisprudenziali sulle verifiche delle movimentazioni di conto corrente, la suprema corte si è anche espressa con diverse sentenza (n. 518 del 18 gennaio 2002, n. 2814 del 26 febbraio 2002, n. 4601 del 29 marzo 2002, n. 7267 del 17 maggio 2002) ritenendo il “contraddittorio” ovvero quella procedura di confronto tra Amministrazione finanziaria e contribuente una mera facoltà dell’Amministrazione sin dalla fase dell’accertamento, considerato che lo stesso art 32 del D.P.R. n. 600/73 lo ritiene come una mera facoltà.

Valore probatorio degli accertamenti bancari

Per quanto concerne il valore probatorio degli accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare i dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva per la ricostruzione dell’imponibile, fermo restando l’onere della prova liberatoria a carico del contribuente.

In altre parole è legittima l’imputazione dei versamenti operati sui conti correnti bancari a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività sia essa d’impresa che di lavoro autonomo. In merito si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 13808 del 13 aprile 2005.

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Legittimità costituzionale degli accertamenti bancari

Riguardo alla legittimità costituzionale degli accertamenti bancari sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla legittimità dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, respingendo l’istanza di illegittimità della Commissione piemontese, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo basato sugli accertamenti bancari.

La Corte di Cassazione si era poi espressa con la sentenza 30 gennaio 2004 n. 1792, con la quale la stessa aveva ritenuto che il meccanismo presuntivo si applica anche ai conti bancari intestati a soggetti diversi dal contribuente sottoposto a verifica, ma in tal caso l’Ufficio dovrà provare che i maggiori ricavi, derivanti da presunti acquisti o vendite in evasione, devono risultare da elementi che autorizzino a collegare quei movimenti con operazioni commerciali del soggetto nei cui confronti si intende procedere all’accertamento.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 518 del 18 gennaio2002, ha poi sostenuto che la disciplina introdotta dall’art. 18 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, poiché non interferisce sul rapporto tributario, deve ritenersi pienamente applicabile anche alle iniziative ispettive relative a periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della citata legge n. 413.

I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari, in virtù della presunzione contenuta nella citata normativa, possono essere direttamente imputati a ricavi, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, salva la prova contraria del contribuente.

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Paolo Giovannetti

3 luglio 2008