Torniamo sul caso delle indagini finanziarie che coinvolgono i conti correnti intestati a terzi, rispetto al contribuente accertato. Quando i movimenti possono essere contestati? Quali sono le possibilità di difesa?
La Corte di Cassazione con una recente pronuncia ci consente di fare il punto sulle movimentazioni dei conti correnti intestati a terzi in caso di verifica fiscale basata su indagini finanziarie.
Le indagini finanziarie su movimentazioni di conti correnti intestati a terzi
I principi espressi dalla Cassazione
Indichiamo i principi espressi dalla Corte Suprema:
- gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, atteso che non è prevista alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, circoscrivendo l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda,…
…“in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge del contribuente ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari dell’amministratore non siano ad essa riferibili”;
- ove quindi il titolare “terzo” del conto sia formalmente “terzo”, “effettivamente sarà necessario, per l’Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cui sopra si è detto), che tal “terzietà” è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente”;
- diverso è invece il caso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Sez. 5 -, Ordinanza n. 30098 del 21/11/2018) in cui, in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa; ugualmente in tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri a