La Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la problematica delle indagini finanziarie, esaminando tutta una serie di questioni e fissando dei punti fermi in tema di contraddittorio, onere della prova e divieto di doppia presunzione.
Indagini finanziarie: un caso di Cassazione
Un contribuente – ricercatore universitario a tempo pieno – ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR, che in parziale accoglimento degli appelli proposti da entrambe le parti avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato parzialmente legittimi gli atti di accertamento impugnati.
L’Ufficio, a seguito di indagini bancarie, recuperava a tassazione, maggiori redditi ai fini, irpef, irap (ed iva), derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo giustificate alcune delle operazioni oggetto di indagine.
Per l’effetto, rideterminava in euro 100.045,21 (a fronte di euro 109.745,21) i versamenti non giustificati ed in euro 16.650,21 (a fronte di euro 64.429,25) i prelevamenti non giustificati.
La C.t.r., ritenute infondati gli ulteriori motivi, preso atto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 32, primo comma, n 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dichiarava legittimi gli accertamenti limitatamente al recupero a tassazione dei versamenti ritenuti non giustificati dalla C.t.p..
Assenza di obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
La Corte – richiamando il principio espresso a SS.UU. – ha affermato che:
“l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Si è, altresì, chiarito che non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale in ambito di indagini cd. a «tavolino» (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823, Cass. 27/07/2018, n