In materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente.
L’autorizzazione non richiede comunque alcuna motivazione e la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso d’accertamento.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 4/5/2023 n. 11642, ha chiarito rilevanti profili in tema di (assenza di) autorizzazione alle indagini bancarie ed effetti in termini di utilizzabilità dei dati acquisiti.
Il caso: indagini bancarie su prelevamenti e versamenti
Nel caso di specie, si recuperavano a tassazione, tra le altre, maggiori ricavi scaturenti da indagini finanziarie, sulla base di prelevamenti e versamenti bancari non idoneamente giustificati.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente, con sentenza poi confermata anche in secondo grado.
Il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione del Dpr. n. 600 del 1973, art. 32 e del Dpr. n. 633 del 1972, art