Società in accomandita semplice: l'azione di responsabilità degli accomandatari

Andiamo ad indagare sulla responsabilità dei soci accomandatari e sulle azioni a disposizione dei soci che si ritengono personalmente danneggiati da atti di cattiva gestione.

Società in Accomandita Semplice: l’azione di responsabilità verso gli accomandatari

 

 

   PREMESSA       

L’approfondimento è composto da una premessa generale sull’amministrazione nella s.a.s. e sulle varie ipotesi di responsabilità degli accomandatari 1, nei confronti degli accomandanti2.

🏱    Società
in accomandita semplice: 
l’amministrazione in generale

Va ricordato preliminarmente che la  s.a.s.  si compone di soci accomandanti e soci accomandatari, e che solo ai secondi può essere affidata l’amministrazione e la rappresentanza sociale.

Ecco che allora per l’amministrazione va studiata un’impostazione particolare, che determini un giusto contrappeso  nella  persona  del socio accomandante e che potrebbe essere scelta tra le seguenti:

  1. amministratore unico
  2. amministrazione congiunta, ma a maggioranza computata secondo la quota di partecipazione al capitale (il che presupporrebbe che i soci siano d’accordo nel  ripartirsi gli utili in un modo ed il capitale in un altro)
  3. amministrazione disgiunta, con decisione sull’eventuale opposizione di un amministratore rimessa costantemente all’accomandante

     L’amministratore unico

Se nella s.a.s. esiste un solo socio accomandatario ed uno o più accomandanti, questo è il sistema ordinariamente utilizzato; quando invece abbiamo una pluralità di accomandatari, per aversi questo sistema, occorre che gli altri abbiano  rinunciato ad avere poteri di gestione,  per lasciarli ad uno solo tra essi.

Ipotesi piuttosto remota, visto che l’accomandatario risponde personalmente, solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sarebbero perciò il risultato di una gestione altrui….Comunque in teoria è possibile.

In ogni caso, l’accomandatario amministratore unico ha un maggior potere rispetto agli altri eventuali accomandatari, ma anche un maggior carico di responsabilità e di oneri, intesi come adempimenti che è obbligatorio gestire.

Oltre alla responsabilità in quanto socio accomandatario e quindi per le obbligazioni sociali, l’amministratore risponde personalmente di errori compiuti nella gestione della società, risponde di fronte ai terzi in determinate ipotesi di mala gestione, risponde all’Erario se non paga le imposte iscritte in bilancio, risponde di fronte al Giudice quando la società fallisce ed egli è incappato in atti imprudenti o nelle altre ipotesi d’irregolarità previste dalla legge fallimentare.

In cambio dovrebbe avere, abbiamo detto, un maggior potere; ma anche qui dobbiamo analizzare bene le cose.

La s.a.s. non è una s.r.l. o una s.p.a., in cui a volte l’amministratore risponde solo un giorno in assemblea per l’approvazione o meno del suo bilancio, senza lavorare “gomito a gomito” con i suoi soci.

Qui siamo in una società di persone, in cui anche gli altri soci accomandatari e perfino gli accomandanti, seppure non amministratori, possono esercitare un controllo molto pressante, sia di diritto ma, soprattutto “di fatto”.

Ogni socio non amministratore, accomandante incluso, può ispezionare i libri contabili, chiedere precise informazioni sugli affari in corso, controllare i documenti amministrativi, le fatture, la corrispondenza ecc. ed ovviamente deve avere a disposizione annualmente il bilancio, da approvare o da respingere.

L’accomandatario non amministratore può addirittura partecipare alla gestione, nel senso di esprimere il proprio consenso ogni volta che la legge o lo statuto lo richiedono o fornire direttive all’amministratore su questo o quell’affare.

  L’amministrazione congiunta

Quando non si ricorre all’amministratore unico, bisogna scegliere tra due sistemi di amministrazione “collettiva”: il modello di amministrazione congiunta e quello dell’amministrazione disgiunta.

Nel primo tipo di modello amministrativo tutti gli amministratori devono essere d’accordo per compiere una certa operazione perché la stessa si perfezioni con le loro firme.

A meno che lo statuto non preveda che sia la maggioranza  di essi a decidere sull’operazione.

Maggioranza preferibilmente3 determinata sulla base della partecipazione agli utili; va tenuto inoltre conto che in una decisione di questo genere non può essere chiamato ad esprimersi il socio accomandante4 (che invece può aver voce in capitolo nell’amministrazione disgiunta; altro motivo per cui sarebbe preferibile il modello di amministrazione disgiunta o disgiuntiva).

Attenzione, la maggioranza è competente solo per il consenso sull’operazione, ossia per la decisione di fare o non fare, ma la firma affinchè essa si perfezioni dev’essere di tutti gli amministratori , perché la rappresentanza sociale resta dell’unanimità  degli stessi.

Nel caso in cui vi siano amministratori dissenzienti, sia nella congiunta all’unanimità che in quella a maggioranza, il rimedio per gli altri è quell o di provocare l’esclusione dell’amministratore dissenziente da parte dei soci (se si dimostra che il suo rifiuto è dannoso) o ricorrere all’autorità giudiziaria, dato che comunque l’operazione non si potrà portare a termine.

 

   L’amministrazione disgiunta 

Nel caso si opti per una s.a.s. con tutti gli accomandatari amministratori in forma disgiunta, occorre prevedere il caso della decisione sull’opposizione di cui abbiamo detto.

Ed occorre a mio avviso evitare situazioni di stallo prevedendo sempre una maggioranza in qualsiasi caso; possibilmente in modo tale che sia l’accomandante l’ago della bilancia.

Ad esempio, se abbiamo una s.a.s. con 4 soci di cui 2 accomandanti e 2 accomandatari, occorre avere l’accortezza di non attribuire ad ogni socio una quota uguale, altrimenti bisogna costruire una clausola ad hoc per il caso dell’opposizione, magari prevedendo che i soci accomandanti abbiano il potere di esprimere un voto  di peso diverso.

Esempio di clausola:
DECISIONE SULL’OPPOSIZIONE EX ART.2257

In caso di opposizione sull’atto che un amministratore intenda compiere, la maggioranza di cui all’art.2257 c.c., calcolata in base alla partecipazione agli utili, viene calcolata in prima battuta attribuendo esclusivamente ai soci accomandanti il diritto di voto.

In caso di pareggio tra voto favorevole e sfavorevole, tra gli accomandanti, si conviene che la decisione venga rimessa alla totalità dei soci, che decide con la stessa maggioranza di cui al comma precedente.

Se anche in questo caso si raggiungesse un pareggio tra voto favorevole e sfavorevole, si conviene che ai fini del conteggio dei voti, quello del socio accomandatario XX valga un punto più di ogni altro, essendo quello più anziano.

La responsabilità degli accomandatari / amministratori ed i rimedi a favore degli accomandanti 

Nella società in accomandita semplice –in virtù del rinvio alla società semplice- la norma che si occupa di questo aspetto è l’art.2260, il quale prima di tutto inquadra diritti ed obblighi degli amministratori nello schema del mandato (art.1703 e seguenti c.c.); secondariamente, al secondo comma, ne afferma la solidale responsabilità verso la società, per l’osservanza degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale.

Ovviamente esonerando chi  sia esente da colpa.

Nulla è previsto per quanto riguarda eventuali azioni spettanti ai creditori sociali, ai terzi ed ai singoli soci.

Tuttavia, a questo proposito la giurisprudenza ha ritenuto applicabili in via analogica alle società di persone le norme previste per le società per azioni ed ha stabilito che:

  1. responsabilità verso il singolo socio= i singoli soci (quindi anche gli accomandanti) possono agire contro  gli amministratori per richiedere il risarcimento dei danni causati al loro patrimonio da atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori; si ritiene che l’azione possa essere esperita solo quando i danni sono stati causati in via diretta ed immediata dagli atti in questione.
    Per atti dolosi s’intendono quelli volutamente compiuti essendo consapevoli di trasgredire ad obblighi precisi di legge o derivanti dal contratto sociale; per atti colposi, s’intendono quelli compiuti senza dolo ma in modo imprudente, avventato e comunque al di fuori delle regole del comune buon senso, della c.d. diligenza del mandatario.
    E’ colposo –ad esempio- l’atteggiamento di chi pur non volendo compiere  un illecito fiscale, non controlla l’operato del proprio professionista pur sapendo che non è iscritto ad alcun ordine professionale e pur avendo già ricevuto notifiche di iscrizioni a ruolo per ritardi ed omissioni di questo.
    A dire il vero, si è anche sostenuto che questo tipo di atteggiamento non solo sia colposo ma scivoli nel dolo eventuale, ossia nella situazione di chi potrebbe rappresentarsi la possibilità che il proprio professionista compia degli illeciti  ma non fa nulla per evitare il rischio, implicitamente accettandolo.
  2. responsabilità verso il terzo = anche il terzo può agire nei confronti degli amministratori negli stessi termini e con gli stessi presupposti di cui sopra.
    Si ricorda che per terzo s’intende qualsiasi parte che abbia avuto un rapporto con la società e non necessariamente un creditore.
  3. responsabilità verso i creditori sociali = per i creditori sociali, danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, sare bbe possibile intentare un’azione di responsabilità nei confronti della società per ottenere la condanna dei suoi amministratori al risarcimento dei danni.
    Questo anche se la società avesse già rinunciato alla propria azione verso gli amministratori.

 

Quanto alla responsabilità penale, va ricordato che si ritiene pacificamente applicabile anche agli amministratori delle società di persone la normativa penale prevista per le società di capitali, con gli adattamenti del caso.

Gli amministratori possono perci ò esser chiamati a rispondere, ovviamente in caso di accertata colpevolezza, di falso in bilancio, impedito controllo in danno dei soci, indebita restituzione di conferimenti ecc…ecc… solo per accennare ad un argomento che non si può certo esaurire in questa sede.

Ovviamente, ciò che interessa l’accomandante in modo diretto è solo la prima ipotesi di responsabilità: quella verso i singoli soci.

L’azione con cui l’accomandante opera nei confronti dell’accomandatario o degli accomandatari è una vera e propria azione di responsabilità, anche se non “sociale”. Quest’ultima è utilizzabile –ex art.2260- quando la condotta degli accomandatari non causa un danno diretto ed immediato al singolo socio ma alla società.

FINE

   Segnalazioni

   Nessuna.

   Fonti 

   Il sottoscritto ed il Codice Civile.

   Conclusioni 

   Come da Indagine.

 

 

NOTE

1 Accomandatario è colui che è “mandatario”, ossia ha ricevuto “il mandato” a gestire la società anche per conto altrui. Utilizzo il termine “anche” perché l’accomandatario agisce anche –ovviamente-nel proprio interesse, visto che il contratto di società ha pur sempre come scopo la realizzazione di utili.

2 Accomandante è colui che è “mandante”, e quindi conferisce il mandato all’accomandatario ad agire anche per suo conto.

3 La logica del sistema imporrebbe la maggioranza calcolata in questi termini; tuttavia in caso di diversa previsione statutaria non si prevede alcuna sanzione di nullità o annullabilità.

4 L’art.2258 applicabile di rimando anche alla s.a.s., al 2° comma non consente che la decisione sia allargata anche a soci non amministratori. Notevole differenza rispetto al regime dell’amministrazione disgiuntiva di cui all’art.2257 c.c..

 

Per approfondire:
Il socio accomandatario di una SAS risponde sempre per i debiti fiscali della società, anche se cessata (2016)
La responsabilità tributaria del socio accomandatario in caso di estinzione della società  (2017)
Il confine della responsabilità tributaria del socio accomandante (2020)
Soci S.A.S con responsabilità limitata: divieto di ingerenza e deroghe (2023)
La responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni tributarie (2021)

 

a cura di Roberto Mazzanti

Dicembre 2007

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