IAS 39: contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari

Lo IAS n. 39 è il principio internazionale che, fra tutti, meglio interpreta il fair value e lo estende alle attività e alle passività finanziarie. Esso può essere visto come un completamento dello IAS n. 32 che regolamenta gli “strumenti finanziari”.. A cura del Dr. Alessio D’Oca.

IAS n. 39

ias 39 e strumenti finanziariLo IAS 39 è stato recepito dalla Comunità Europea con la direttiva n. 2001/65/Ce.

In Italia, tale direttiva è stata accolta, solo parzialmente, nell’ottobre 2003 in base all’art. 30 della legge Comunitaria 2002 n. 14 del 3 febbraio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario n. 19/L alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003.

Il principio internazionale n. 39 si applica a tutte le imprese, ma riveste particolare importanza soprattutto per le imprese bancarie e assicurative.

Esso può essere visto come un completamento dello IAS n. 32 che regolamenta gli “strumenti finanziari”.

Gli IAS nn. 32 e 39 definiscono il fair value come:

«il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi.»

Dall’utilizzo del fair value per gli strumenti finanziari, deriva una maggiore e più chiara informazione sulla performance e sui rischi dell’impresa.

Lo IAS n. 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari delle imprese fatta eccezione per:

  • contratti di fideiussione che promettono il pagamento in caso di inadempimento dell’obbligato principale in quanto disciplinato dallo IAS n. 37;
  • contratti che riguardano conguagli di prezzo in occasione della cessione di imprese in quanto disciplinati dallo IAS n. 22;
  • partecipazioni in controllate, collegate e joint venture (già disciplinate dagli IAS nn. 27, 28 e 31);
  • diritto ed obblighi che derivano da contratti di Leasing (disciplinati dallo IAS n. 17);
  • attività e passività finanziarie detenute da datori di lavoro e vincolate ad un piano pensioni (disciplinate dallo IAS n. 19).

Gli strumenti finanziari

Lo IAS n. 39 disciplina gli strumenti finanziari, dove per “strumento finanziario” si intende un contratto che dà luogo ad un’attività finanziaria per un’impresa e ad una passività o un elemento di patrimonio netto per un’altra.

Un’attività finanziaria è qualsiasi attività rappresentativa di:

  1. denaro;
  2. un diritto contrattuale di ricevere liquidità o altre attività finanziarie;
  3. di un diritto contrattuale di scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa;
  4. patrimonio netto di un’altra impresa.

Una passività finanziaria è invece un’obbligazione contrattuale a:

  1. consegnare liquidità o altre attività finanziarie;
  2. scambiare strumenti finanziari con altre imprese.

Strumenti derivati e strumenti di copertura

Il principio contabile internazionale n. 39 introduce una definizione di «strumento derivato» (1), prima espresso in termini di prodotto finanziario, come attività o passività finanziarie detenute a scopo di negoziazione, a meno che non rappresentino strumenti di copertura, dove per strumento di copertura s’intende un derivato o un’altra attività o passività finanziaria il cui fair value o i cui flussi finanziari si prevede compensino le variazioni degli stessi di un elemento coperto considerato (2).

Lo strumento di copertura per essere tale deve essere stipulato con una controparte esterna; se esso è stipulato tra due società appartenenti allo stesso gruppo non può essere considerato tale.

Gli strumenti finanziari di copertura neutralizzano i rischi di cambio, di interesse, di prezzo e altri tipi di rischi perché reagiscono in modo opposto rispetto al rischio coperto.

Vi sono «tre tipi di copertura» (3):

  • del fair value: concerne la copertura di fair value di un’attività o passività rilevata, attribuibile a un particolare rischio, in grado di incidere sull’utile netto di bilancio.
    Un utile strumento finanziario per valutare la sensibilità del fair value di un’attività o passività finanziaria a una variazione dei tassi d’interesse (ma possono essere considerate altre variabili) è la modified duration (4).
    Un esempio potrebbe essere la copertura per un tasso bancario, o un IRS (interest rate swap) (5) nel quale una banca paga una tasso variabile e incassa un tasso fisso; altro esempio può essere quello per cui «la copertura contro la diminuzione di valore di un’attività quotata si può predisporre acquistando un’opzione (option put); se il prezzo di mercato scende sarà possibile vendere l’attività al prezzo stabilito dal contratto di opzione, mentre se il prezzo sale sarà preferibile non esercitare l’opzione e vendere l’attività sul più conveniente mercato a pronti» (6).
  • del flusso finanziario: che concerne la copertura all’esposizione di variazioni di flussi finanziari originati da rischi di valuta, cambio, prezzo, interesse.
    Un esempio può riguardare qualsiasi impresa che deve acquistare un bene ad un importo fisso in valuta estera
  • di un investimento estero in un’attività estera: che concerne la copertura del rischio originato da una variazione dei tassi di cambio relativi a partecipazioni in società estere.

Giova qui rilevare che dal contenuto letterale dello IAS n. 39 si evince che è proprio la valutazione «dell’elemento coperto» (7) a basarsi sulla valutazione dell’elemento di copertura (8) ed essere subordinata a questa; diversamente da quanto accade in Italia, dove, invece, la valutazione del secondo elemento è subordinata alla valutazione del primo.

Dal punto di vista documentale, lo IAS n. 39 disciplina che all’inizio dell’operazione e in chiusura d’esercizio, l’operazione di copertura debba essere accompagnata da:

  • un documento che evidenzi la relazione fra strumento di copertura ed elemento coperto;
  • un documento che evidenzi gli obiettivi aziendali di gestione del rischio;
  • un documento che evidenzi la strategia di copertura.

Nel nostro paese le operazioni con lo strumento derivato sono dette «fuori bilancio», perché non figurano tra le attività o le passività dello stato patrimoniale, ma sono presenti tra i conti d’ordine o nella nota integrativa.

Lo IAS n. 39, per quanto concerne la valutazione degli strumenti finanziari, disciplina che, se un’attività o passività finanziaria deve essere valutata per la prima volta, essa deve essere iscritta al valore di mercato (fair value) (9) senza deduzione dei costi di transazione in quanto accessori.

Per le valutazioni successive:

  • le attività detenute a scopo di negoziazione e le attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value senza dedurre i costi di transazione;
  • i finanziamenti e i crediti originati dall’impresa e non detenuti a scopo di negoziazione e gli investimenti detenuti sino alla scadenza sono valutati al «costo ammortizzato» (10), mediante il criterio del tasso effettivo di interesse, tranne che il valore non sia determinabile, in tal caso si valuta al costo. Si procede allo stesso modo anche per tutte le attività che non hanno un mercato attivo, in quanto il fair value non può essere applicato.

I metodi di valutazione secondo il fair value, seguono un ordine gerarchico ben preciso.

Lo stesso IAS n. 39 stabilisce che prima bisogna fare riferimento alle quotazioni pubbliche in un mercato attivo, in mancanza si farà riferimento a quotazioni di transazioni simili opportunamente rettificate; mancando anche quest’ultima opportunità, si procederà con tecniche di stima quali attualizzazioni di flussi di cassa, valori attuali netti etc., con i dovuti ragguagli per la scelta del tasso.

Un utile o una perdita derivante da una variazione del fair value di un’attività o passività finanziaria che non è parte di una relazione di copertura dovrà contabilizzarsi come segue:

  • «un utile o perdita su un’attività o passività finanziaria detenuta a scopo di negoziazione deve essere incluso nel conto economico nell’utile o perdita del periodo nel quale si manifesta (un derivato è sempre da considerarsi detenuto per la negoziazione tranne che non sia strumento di copertura);
  • l’utile o perdita su uno strumento finanziario disponibile per la vendita deve essere:
    • inserito, nel conto economico, nell’utile o nella perdita dell’esercizio nel quale si manifesta;
    • contabilizzato nel patrimonio netto, tramite il prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto fino a che l’attività non è venduta, incassato o eliminata, o finché l’attività finanziaria perde permanentemente il suo valore […], in quel momento, l’utile o la perdita precedentemente rilevata nel patrimonio netto deve essere inclusa nel conto economico» (11).

Leggi anche:

Costo ammortizzato ed impairment test – La modifica dello IAS 39

Partecipazioni di minoranza iscritte al Fair Value: trattamento fiscale

Strumenti finanziari similari alle azioni: problematiche fiscali

Dr. Alessio D’Oca

16 Dicembre 2007


NOTE

(1) Il derivato è uno strumento finanziario:

·          il cui valore cambia in risposta a cambiamenti di specifici tassi di interesse, prezzi dei titoli, prezzi di materie prime, tassi di cambio in valuta estera, indice dei prezzi, rating di un credito o altre variabili simili (a volte chiamate “sottostante”) ;

·          che richiede un investimento nullo o minimo rispetto ad altri contratti che reagiscono in modo simile a variazioni delle condizioni di mercato;

·          che viene eseguito o regolato ad una data futura.

(2) Secondo lo IAS n. 39 si definisce copertura, ai fini contabili, la designazione di uno o più strumenti di copertura, cosicché i loro cambiamenti di fair value determinino una compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di fair value o dei flussi finanziari di un elemento coperto, IAS n. 39 § 10 Definizioni relative alla contabilizzazione di copertura.

(3) IAS n. 39, § 137.

(4) La duration è la media aritmetica ponderata (pesata dal rapporto tra i relativi valori attuali e il valore attuale di tutto il flusso dato dal prezzo) delle scadenze in cui si verificano flussi finanziari. In altre parole esprime il periodo medio di rientro dei flussi. La formula qui citata della modified duration è quella di Macaulay d / (1 + i) dove d indica la duration e i è un tasso di interesse.

(5) La Banca d’Italia lo definisce come il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi d’interesse diversi, applicato allo stesso capitale (nozionale).

(6) Pricewatehouse & Coopers, Principi contabili internazionali e nazionali – interpretazioni e confronti, Milano 2001.

(7) Un’attività, passività, impegno irrevocabile, od operazione futura prevista che:

·          espone l’impresa al rischio di variazione del fair value o di flussi finanziari futuri;

·          ai fini della contabilizzazione di copertura è designata come coperta.

(8) Elementi della copertura sono:

·         l’efficacia della copertura nel coprire i rischi;

·         la chiara identificazione dei rischi che si vogliono coprire.

(9) Tale valore al momento dell’acquisto coincide con il costo storico.

(10) Per costo ammortizzato s’intende il costo storico dell’attività o della passività finanziaria al netto degli ammortamenti, dei rimborsi di capitale e delle perdite durevoli di valore.

(11) IAS n. 39, § 103.