In materia di società, il codice civile consente, in alternativa rispetto alla partecipazione diretta al capitale tramite conferimenti (assumendo la qualità di socio), la possibilità di effettuare degli apporti di capitale, ovvero di opere/servizi, o misti, a fronte dei quali possono essere emessi titoli non azionari, il cui trattamento fiscale è in parte assimilato a quello delle partecipazioni.
In questo articolo. proponiamo un’inquadramento delle caratteristiche generali degli strumenti finanziari, puntando il mouse quelli soprattutto detenuti da società, ed esaminiamo gli effetti fiscali della valutazione di tali strumenti detenuti da società “IAS adopter”, come recentemente analizzati dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.
Strumenti finanziari partecipativi: norme di riferimento
Il codice civile classifica le varie tipologie di strumenti finanziari partecipativi nei seguenti articoli:
- 2346, comma 6 (strumenti forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi);
- 2447-ter, comma 1, lett. e) (strumenti emessi in relazione a patrimoni destinati a uno specifico affare);
- 2411, comma 3 (altri tipi di strumenti, che condizionano la restituzione del capitale all’andamento economico della società).
Nel caso di apporti di opere e/o servizi, il regime civilistico delle società per azioni esclude per l’apportante la possibilità di attribuire la qualità di socio (art. 2342, comma 5).
Relativamente alle società a responsabilità limitata, l’esecuzione di tali apporti può invece giustificare l’emissione di quote espressive della partecipazione al capitale (art. 2464 c.c.).
Le relative disposizioni tributarie sono contenute soprattutto nei seguenti articoli del TUIR:
- 44 e 47, quanto alle remunerazioni degli strumenti finanziari per i soggetti non imprenditori;
- 67 e 68, quanto alla tassazione delle plusvalenze originate dalla cessione degli stessi in capo a soggetti non imprenditori;
- 86, per le plusvalenze emergenti in capo a soggetti imprenditori;
- 89, per le remunerazioni degli strumenti che si qualifichino come utili distribuiti in capo alle imprese.
Strumenti finanziari partecipativi in capitale o in opere e servizi
A norma dell’art. 2346, comma 6, c.c., alla società per azioni è consentita l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai quali è fatto corrispondere l’apporto di determinate “utilitas” da parte di determinati soggetti.
Lo strumento finanziario offre al soggetto apportante un insieme di diritti.
Si tratta, per l’appunto, di “apporti”, e non di conferimenti, aventi quale contenuto (non esclusivamente) capitale, ma (anche) opere e servizi.
In tal modo, è attribuita rilevanza anche alle opere e/o ai servizi resi dai soggetti apportanti, i quali non possono per tale via divenire soci, stante l’espresso divieto imposto dall’art. 2342, comma 5, c.c.
Gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni se la remunerazione del titolo o dello strumento è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente.
I proventi derivanti dai titoli / strumenti finanziari sono quindi considerati utili, e le plus o minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali.
Diritti attribuiti
Gli strumenti finanziari indicati possono attribuire al sottoscrittore:
- esclusivamente diritti patrimoniali;
- (o anche) diritti amministrativi.
Essi non possono però attribuire il diritto di partecipare al capitale sociale della società emittente