Costo ammortizzato ed impairment test – La modifica dello IAS 39

Vediamo come si stanno migliorando i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 39, ai fini di una migliore informativa di bilancio.

Importante modifica a livello di principi internazionali di bilancio è quella che tocca lo IAS 39, per il quale l’ultimo passaggio è stato il supplemento all’exposure draft “Costo ammortizzato e impairment”.

La modifica dello IAS 39 è iniziata già nel novembre del 2009 tramite il cambiamento delle regole della classificazione e della valutazione degli strumenti finanziari, anche se il documento, intendiamo parlare dunque dell’IFRS 9, non ha ancora ricevuto l’avvallo dell’EFRAG, indispensabile momento per definire l’omologazione del principio contabile da parte della Commissione europea.

 

La sostituzione del principio contabile nr. 39 secondo lo IASB deve avvenire in tre fasi:
  • la prima fase è quella della rilevazione e valutazione. Per questo momento, significativo per individuare il nuovo assetto, lo IASB ha emesso il 12 novembre 2009 il principio contabile IFRS 9, che tocca le attività finanziarie e le passività finanziarie;

  • la seconda fase si occupa delle metodologie di impairment relative agli asset misurati al costo ammortizzato. Qui si è ancora nella fase di bozza, appunto l’exposure draft, anche se c’è stata una prima serie di commenti, Amortised Cost and Impairment, con scadenza il 30 giugno 2010 ed una seconda serie di commenti integrativa con scadenza il 31 gennaio 2011;

  • la terza fase è quella del hedge accounting, anche per questa si è nella situazione di bozza ed esiste solo un’exposure draft, l’ED/2010/13, per il quale i commenti sono scaduti il 9 marzo 2011.

La necessità di modifica e quindi la totale rivisitazione del principio era prevista per la fine del 2010 e si spera che avvenga entro i primi sei mesi del 2011.

In vero l’IFRS 9, che diventa obbligatorio, per volere dello IASB, per gli esercizi che cominceranno il 1° gennaio 2013, con possibilità di applicazione anticipata, non ha ancora ricevuto l’approvazione dell’EFRAG, con la conseguente serie di critiche al principio contabile stesso da parte dei rappresentanti di diversi Paesi Ue presenti nell’Arc, Accounting regulatory committee: tali commenti negativi sono rilevanti in quanto l’Organismo appena citato è l’Organismo il cui voto favorevole a maggioranza qualificata diventa fondamentale per l’adozione dell’IFRS da parte della Commissione europea.

Le vicenda legate all’IFRS 9, sono contradditorie in quanto tendono al cambiamento anche se la rivisitazione totale trova vari ostacoli.

In vero l’obiettivo principale dell’IFRS 9 è quello della semplificazione, tanto che:

  • le categorie che accolgono le attività finanziarie diventano 2 e non più 4;

  • non si parla più di tainting rule;

  • il concetto di derivato incorporato non è più presente nell’ambito dei principi contabili IAS/IFRS;

  • si semplifica la contabilizzazione come conseguenza del business model della società e solo in un secondo tempo delle caratteristiche dell’asset. Importante è, dunque, segnare come lo strumento finanziario sia adesso valutato al costo ammortizzato solo in compresenza di determinate situazioni, come il cd. Business model test (l’azienda ha necessità di mantenere lo strumento finanziario per incassare i flussi di cassa contrattuali) ed il cd. contractual cash flow characteristic test (i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati da interessi sul capitale nominale e dal suo rimborso): nel caso contrario la valutazione è effettuata al fair value e la riclassificazione di uno strumento da una categoria all’altra è possibile nel caso di modifica del business model societario;

  • la nuova formula del principio dà a chi redige il bilancio due possibili scelte, come la fair value option (a conto economico), per evitare incongruenze contabili ed il confluire nel patrimonio netto le modificazioni di fair value delle azioni non per la negoziazione, che produrrebbero reddito solo per i dividendi;

  • non si parla più della cd. cost exemption e dunque della valutazione di azioni e derivati non quotati al costo.

Dunque il processo di semplificazione del principio gira attorno al concetto di business aziendale e sulle caratteristiche dell’asset.

In vero gli ostacoli che la rivisitazione sta incontrando partono proprio dalle nuove premesse sulle quali si poggia il principio, in quanto si afferma che il business model non tocca la volontà dell’imprenditore sul singolo strumento ma tocca diversi livelli di aggregazione.

In vero nel principio si prevede come non sia necessario detenere gli strumenti finanziari fino a scadenza: tale precisazione ricorda lontanamente la tainting rule, e quindi la società non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza nel caso abbia, nel corso dell’esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti relativamente al portafoglio totale prima della loro scadenza.

Considerando, inoltre, le caratteristiche dello strumento finanziario si supera il concetto del contractual cash flow characteristic test.

Dunque, a questo punto della trattazione è d’obbligo considerare quali conseguenza potrebbe avere l’IFRS 9 a livello di classificazione delle attività finanziarie.

In particolare le attività finanziarie si presenterebbero come:

  • azioni detenute per la negoziazione: fair value a conto economico;

  • azioni non detenute per la negoziazione: fair value a conto economico o fair value a patrimonio netto, senza recycling;

  • titoli di debito: costo ammortizzato se superano il business model test e il contractual cash flow characteristic test. Fair value a conto economico negli altri casi oppure quando si esercita la fair value option;

  • derivati: fair value a conto economico;

  • strumenti di debito con derivati incorporati: dipende dal cash flow contrattuale dello strumento complessivo.

La valutazione complessiva del principio porta all’individuazione dei suoi principali destinatari che, relativamente al principio della contabilizzazione finanziaria, è possibile sintetizzare nelle banche il cui patrimonio è quasi esclusivamente composto da asset finanziari.

Le banche si oppongono all’approvazione del principio contabile, in quanto non si valuta positivamente l’espansione del fair value, ricadendo nella storica querelle tra il fair value ed il costo storico.

Anche se la discussione non è di facile soluzione, la dottrina considera inconfutabili due circostanze, come il fatto che, nel breve periodo, la contabilizzazione al fair value può amplificare i risultati ed il fatto che la non presenza di mercati attivi potrebbe portare ad una massiccia presenza di strumenti finanziari da fair value di terzo livello, cd. mark to model.

Comunque alla preoccupazione relativa alla possibilità di allargare, tramite il nuovo principio, l’area di applicazione del fair value, si risponde che bisognerebbe valutare anticipatamente i futuri risultati del business model test e del contractual cash flow characteristic test, che influirebbero sulla classificazione dei prestiti alla clientela, dei titoli di Stato, delle obbligazioni private.

Dopo queste precisazioni si vede come tutta la discussione sul’ IFRS 9, porta alla considerazione che lo IASB non insegue solo una migliore informativa per il pubblico e non valuta solo l’impatto micro e macro economico, ma si spinge a valutare interessi diversi.

 

21 aprile 2011

Sonia Cascarano