La destinazione degli utili nelle società di capitali: aspetti operativi e contabili

Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utili, acconti su dividendi e problemi di copertura delle perdite d’esercizio.

Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utili, acconti su dividendi e problemi di copertura delle perdite d’esercizio

La riserva art. 2426, punto 5) del c.c.

Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utiliA completamento del tema della distribuzione dei dividendi, va segnalato un caso particolare che impone l’adozione di una misura obbligatoria finalizzata a preservare l’integrità del capitale.

Si tratta dell’obbligo di accantonare una quota degli utili in una speciale riserva, fino a concorrenza dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, non ancora completamente ammortizzati (art. 2426, punto 5 del codice civile), obbligo che può essere superato solo se in bilancio residuano riserve disponibili di qualunque natura, da porre a copertura dei predetti costi 1.

La norma aggiunge che l’iscrizione nell’attivo di bilancio richiede il consenso del Collegio sindacale, nel senso che l’organo di controllo dovrà e potrà esprimersi nel senso dell’accoglimento dell’iscrizione, solo se detti costi presentino quel requisito di utilità pluriennale, tipico degli investimenti dell’area B) dello Stato Patrimoniale Attivo e che in difetto di tale requisito, ricorrerebbe un’ ipotesi di annacquamento del capitale.

 

Vediamo con una tabella di spiegare meglio la questione.

 

 

 

Anno (a)

Costi pluriennali in ammortamento

(b)

 

Utile d’esercizio (c)

 

Riserva Legale (d)

 

Utile residuo (e)

Variazione su Riserva Vincolata art. 2426 5) c.c.

(f)

 

Utili Distribuibili (g)

1 40.000 30.000 1.500 28.500 28.500 0
2 32.000 60.000 3.000 57.000 3.500 53.500
3 24.000 50.000 2.500 47.500 -8.000 55.500
4 16.000 35.000 1.750 33.250 -8.000 41.250
5 8.000 25.000 1.250 23.750 -8.000 31.750

Come è facile notare la colonna (f) denominata : Variazione nella Riserva Vincolata art. 2426, punto 5) del c.c. mostra che il processo di accumulo degli utili, a copertura dei costi pluriennali non ancora completamente ammortizzati, è avvenuto solo nei primi due anni, fino a quando le variazioni aumentative di 28.500 e di 3.500, non hanno pareggiato i costi pluriennali in corso di ammortamento.

A partire dal 3° esercizio, la quota di utili netti annuali – nel caso specifico di Euro 47.500 – è stata incrementata – ed il segno negativo rappresenta infatti la diminuzione intervenuta sulla riserva indisponibile – della quota di riserva ex art. 2426 di € 8.000, che nel frattempo si è resa disponibile, a causa dell’eccedenza della riserva stessa, rispetto agli oneri pluriennali ancora da ammortizzare.

 

Scritture in P.D. relative allo alla costituzione e allo svincolo della riserva ex art. 2426, punto 5) del c.c.

Nel 1° esercizio a P.D. si avrà:

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n SP P A-IX) Utile d’esercizio 30.000,00
SP P – A IV ) Riserva Legale 1.500,00
SP P – A VII) Riserva ex art. 2426, 5) c.c. 28.500,00
Per destinazione utile d’esercizio

 

Nel 2° esercizio a P.D. si avrà:

 

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n SP P A-IX) Utile d’esercizio 60.000,00
SP P – A IV ) Riserva Legale 3.000,00
SP P – A VII) Riserva ex art. 2426, 5) c.c. 3.500,00
SP P – D 14) Azionisti c/dividendi 53.500,00
Per destinazione utile d’esercizio

 

Nel 3° esercizio a P.D. si avrà:

 

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n SP P A-IX) Utile d’esercizio 50.000,00
SP P – A IV ) Riserva Legale 2.500,00
SP P – A VII) Riserva ex art. 2426, 5) c.c. 8.000,00
SP P – D 14) Azionisti c/dividendi 55.500,00
Per destinazione utile d’esercizio

 

Anologhe scritture dovranno essere composte nelle società a responsabilità limitata, sostituendo, ad esempio, alla voce contabile “Azionisti c/dividendi” la voce contabile “Soci c/dividendi”.

 

Gli acconti su dividendi

 Nelle società per azioni quotate sui mercati regolamentati, che per legge devono sottoporre il proprio bilancio al controllo da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’Albo tenuto dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ove lo statuto lo consenta, possono distribuire acconti su dividendi.

Ciò rappresenta un’indubbia opportunità per abbreviare i tempi di riscossione dei rendimenti azionari, specie in rapporto a quelle società ad azionariato diffuso. Il codice civile, all’art. 2433-bis, nel disciplinare il tema degli acconti su dividendi nelle S.p.A. quotate, così recita :

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e lapprovazione del bilancio dellesercizio precedente. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti.

Lammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso.

I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

 

Commentando la norma appaiono importanti i seguenti capisaldi:

  1. non è possibile distribuire acconti su dividendi se la società non è quotata in Borsa o in difetto di parere positivo della società di revisione contabile;
  2. non è possibile distribuire acconti su dividendi se non esiste un’apposita disposizione statutaria che ammetta tale possibilità;
  3. non è possibile distribuire acconti su dividendi, se dall’ultimo bilancio approvato risultano perdite d’esercizio o perdite di esercizi precedenti;
  4. è possibile distribuire un acconto su dividendi per la minor somma tra l’utile d’esercizio risultante dal bilancio infrannuale, diminuito degli accantonamenti a riserve obbligatorie per legge o per statuto e l’ammontare delle riserve disponibili;
  5. la distribuzione dell’acconto su dividendi postula che la delibera sia presa in base a bilancio infrannuale – sebbene la legge parli più propriamente di prospetto contabile – predisposto dall’organo amministrativo e redatto con i criteri previsti dall’art. 2426 del c.;
  6. il prospetto contabile con i relativi allegati resterà depositato presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale è stato deliberato l’acconto su dividendi e l’acconto percepito dagli azionisti in buona fede, non è mai
  7. il prospetto contabile con i relativi allegati resterà depositato presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale è stato deliberato l’acconto su dividendi e l’acconto percepito dagli azionisti in buona fede, non è mai rimborsabile.

Nel punto d) si indica il meccanismo di liquidazione dell’acconto su dividendi stabilendo la seguente relazione matematica:

Acconto su dividendi =

< tra Utili d’esercizio da prospetto contabile meno accantonamenti a riserve obbligatorie e Riserve disponibili.

Vediamo con un esempio di illustrare meglio il problema:

 

Si supponga che la composizione della voce A) dello Stato Patrimoniale Passivo denominata: Patrimonio Netto sia la seguente:

Voce del Patrimonio Netto Status Importo
Capitale Sociale N/D 40.000.000
Riserva Legale Obbligatoria 8.000.000
Riserva statutaria Obbligatoria 8.700.000
Riserva per sovrapprezzo azioni Non Obbligatoria 2.400.000
Riserva straordinaria Non Obbligatoria 1.300.000
Utili Portati a Nuovo Non Obbligatoria 50.000
Totale 60.450.000
Nota: N/D significa non disponibile

 

Si supponga inoltre che l’utile risultante dal prospetto contabile – cioè dal bilancio infrannuale – sia pari a € 2.000.000, si avrà che l’importo dell’acconto utili distribuibile sarà pari a:

 

Prospetto di Calcolo del limite di distribuzione dell’acconto su dividendi

Voce del Patrimonio Netto Note Ipotesi A) Ipotesi B)
Utile da Prospetto contabile Come da

Bilancio infrannuale

2.000.000,00 0,00
Riserva Legale Ha raggiunto il limite previsto

dall’art. 2430

0,00 0,00
Riserva statutaria 5% Sempre

 

obbligatoria

– 100.000,00 0,00
Riserva per sovrapprezzo azioni Non

 

Obbligatoria

0,00 2.400.000
Riserva straordinaria Non

 

Obbligatoria

0,00 1.300.000
Utili Portati a Nuovo Non

 

Obbligatoria

0,00 50.000
Totale 1.900.000 3.750.000

Il limite di distribuzione è 1.900.000 Euro, poiché l’ipotesi A) espone in minor valore rispetto all’ipotesi B).

 

Scritture a P.D. relative alla rilevazione dell’acconto su dividendi

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/09/n SP P A-IX) Acconto su dividendi 1.900.000,00
SP P – D 14) Azionisti c/acconto dividendi 1.900.000,00
Per destinazione dell’acconto su dividendi

 

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/09/n SP P – D 14) Azionisti c/acconto dividendi 1.900.000,00
SP P – D 12) Erario c/ritenute operate 237.500,00
SP P – D 4) Banca c/c 1.662.500,00
Per pagamento dell’acconto su dividendi al netto delle ritenute fiscali del 12,50%

 

Ai fini della tassazione dell’acconto su dividendi, valgono tutte le regole previste per la tassazione degli utili delle società di capitali.

Le perdite d’esercizio e le modalità di copertura

 L’eccedenza dei componenti negativi di reddito rispetto ai componenti positivi di reddito, determina l’evidenziazione di una perdita d’esercizio. Delle perdite si occupano gli artt. 2446 e 2447 del c.c. rubricati, rispettivamente, “Riduzione del capitale per perdite” e “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”, con effetti e adempimenti procedurali differenti, a carico degli amministratori.

 

Aspetti giuridici della riduzione del capitale di oltre 1/3

 L’art. 2446 impone agli amministratori nel modello ordinario o al consiglio di gestione nel modello dualistico, sotto la vigilanza del Collegio sindacale nel primo e del Consiglio di Sorveglianza nel secondo, al verificarsi della perdita superiore ad 1/3 del capitale, di convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ad essa una relazione sulla situazione patrimoniale della società, contenente le osservazioni dell’organo di controllo.

La relazione deve restare depositata presso la sede della società, negli otto giorni che precedono l’assemblea.

Entro l’esercizio successivo, se la perdita non risulta diminuita al di sotto del terzo, l’assemblea dei soci o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in ragione delle perdite accertate.

Ove non si provveda in tal senso, gli amministratori, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza deve chiedere che la riduzione sia disposta con decreto del Tribunale, che verrà successivamente iscritto nel Registro delle Imprese.

Aspetti giuridici della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

L’art. 2447 del c.c. impone misure più drastiche quando la perdita d’esercizio intacca il minimo legale imponendo agli amministratori o al consiglio di gestione e in caso di loro inerzia al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza, di convocare senza indugio l’assemblea affinché la stessa deliberi:

  1. la riduzione del capitale sociale;
  2. il contemporaneo aumento del capitale sociale al di sopra del minimo legale ( ricapitalizzazione );
  3. in mancanza la trasformazione della società.

 

Come è stato acutamente e ripetutamente osservato la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impone un’azione amministrativa non procrastinabile, avente come obiettivo primario la ricapitalizzazione della società. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in passato, pronunciandosi sulla condizione propedeutica all’obbligo di ricapitalizzazione, ebbe a statuire che il parametro che andava assunto ai fini della verifica dell’eccedenza rispetto al limite di legge – cioè il capitale – doveva coinvolgere non solo il capitale nominale, ma anche le riserve.

Per cui esemplificando, posto pari a 25.000 Euro la perdita di esercizio dell’anno (n) e 10.000 Euro il capitale sociale della S.r.l. e 250.000 Euro il patrimonio netto esclusa la perdita – con riserve patrimoniali iscritte in bilancio, quindi, per 240.000 Euro – il disposto dell’art. 2447 del c.c. rimaneva inoperante, dato che la perdita restava al sotto il limite di 1/3 rispetto al valore del Patrimonio Netto, esclusa la perdita stessa.

 

Scritture a P.D. relative alla copertura della perdita d’esercizio

Le perdite possono essere coperte mediante:

 

  1. rinvio a futuro esercizio;
  2. riduzione delle riserve patrimoniali;
  3. riduzione del capitale sociale;
  4. per reintegro da parte dei soci con versamenti dei soci in conto copertura perdite;
  5. combinando le modalità in precedenza indicate.

 

Esempio di rilevazione di una perdita d’esercizio di € 50.000

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
31/12/n SP P – A IX) Perdita d’esercizio 50.000,00

 

Conto

 

transitorio

Conto Economico 50.000,00
Per rilevazione della perdita d’esercizio

 

Esempi di modalità di copertura della perdita

a) copertura della perdita per rinvio a futuro esercizio
Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n+1 SP P – A VIII) Perdite a nuovo 50.000,00
SP P – A IX) Perdita d’esercizio 50.000,00
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante rinvio a futuro esercizio

 

Trattasi di una modalità utilizzabile solo nei casi di perdita che non incide sul limite di capitale minimo, determinando un decremento di oltre 1/3 del capitale sociale.

Violando questi limiti, si pone il problema della ricapitalizzazione obbligatoria, che nelle S.r.l. per effetto dell’art. 2482- quater2 , deve investire obbligatoriamente tutti i soci, pena la messa in liquidazione della società3, poiché non è possibile in questa circostanza modificare né le quote di partecipazione, né i diritti dei soci. Ricordiamo, inoltre, che le operazioni di compensazione delle perdite all’interno delle poste del patrimonio netto si atteggiano come variazioni virtuali di capitale, essendosi verificata la riduzione reale del patrimonio netto, già all’atto del calcolo e della rilevazione della perdita di bilancio.

b) copertura della perdita per riduzione delle riserve

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n+1 SP P – A IV) Riserva Legale 25.000,00
SP P – A V) Riserva Statutaria 25.000,00
SP P – A IX) Perdita d’esercizio 50.000,00
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante utilizzazione delle riserve

 

Nel caso di utilizzazione di riserve cosiddette di prima linea quali le riserve obbligatorie è necessario provvedere alla ricostituzione prioritaria delle stesse, prima di procedere a qualunque distribuzione di dividendi.

 

c) copertura della perdita per riduzione del capitale sociale

 

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n+1 SP P – A I) Capitale sociale 25.000,00
SP P – A IX) Perdita d’esercizio 25.000,00
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante riduzione del capitale

 

sociale

 

Nel caso di utilizzazione del capitale sociale si pone il problema della modifica dell’atto costitutivo, che richiede l’intervento notarile.

 

d) copertura della perdita mediante versamenti infruttiferi in conto copertura perdita

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
26/04/n+1 SP A – C IV 1) Banca c/c 25.000,00
SP P – A VII) Riserva per versamento soci in 25.000,00

 

c/ copertura perdita
 

26/04/n+1

 

SP P – A I)

Riserva per versamento soci in

 

c/ copertura perdita

 

25.000,00

SP P – A IX) Perdita d’esercizio 25.000,00
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante riduzione del capitale

 

sociale

 

Questa modalità è nella prassi societaria la più seguita per l’estrema elasticità gestionale.

 

A cura di Enrico Larocca

Aprile 2006

 

vedi anche:

Dividendi: aumenta la quota imponibile IRPEF della distribuzione di utili

 

NOTE

1 art. 2426, punto 5) del c.c. : i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati

2 art. 2482 – quater del c.c.: In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

3 L. De Angelis e B. Pagamici in S.R.L. : Guida operativa completa alla gestione societaria e alla predisposizione del Bilancio e della Nota Integrativa, ed. SE Sistemi Editoriali, 2004, pag. 167.

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