Società di capitali: aspetti operativi e contabili della destinazione degli utili

Pubblicato il 30 aprile 2006

Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utili, acconti su dividendi e problemi di copertura delle perdite d’esercizio

Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utili, acconti su dividendi e problemi di copertura delle perdite d’esercizio

La riserva art. 2426, punto 5) del c.c.

A completamento del tema della distribuzione dei dividendi, va segnalato un caso particolare che impone l’adozione di una misura obbligatoria finalizzata a preservare l’integrità del capitale.
Si tratta dell’obbligo di accantonare una quota degli utili in una speciale riserva, fino a concorrenza dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, non ancora completamente ammortizzati (art. 2426, punto 5 del codice civile), obbligo che può essere superato solo se in bilancio residuano riserve disponibili di qualunque natura, da porre a copertura dei predetti costi

La norma aggiunge che l’iscrizione nell’attivo di bilancio richiede il consenso del Collegio sindacale, nel senso che l’organo di controllo dovrà e potrà esprimersi nel senso dell’accoglimento dell’iscrizione, solo se detti costi presentino quel requisito di utilità pluriennale, tipico degli investimenti dell’area B) dello Stato Patrimoniale Attivo e che in difetto di tale requisito, ricorrerebbe un’ ipotesi di annacquamento del capitale.

Gli acconti su dividendi

Nelle società per azioni quotate sui mercati regolamentati, che per legge devono sottoporre il proprio bilancio al controllo da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’Albo
tenuto dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ove lo statuto lo consenta, possono distribuire acconti su dividendi. Ciò rappresenta un’indubbia opportunità
per abbreviare i tempi di riscossione dei rendimenti azionari, specie in rapporto a quelle società ad azionariato diffuso. Il codice civile, all’art. 2433-bis, nel disciplinare il tema degli acconti su dividendi nelle S.p.A. quotate, così recita :

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Commentando la norma appaiono importanti i seguenti capisaldi:...

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vedi anche:

Dividendi: aumenta la quota imponibile IRPEF della distribuzione di utili

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