Il Fondo Patrimoniale: inquadramento giuridico ed aspetti fiscali

Aspetti giuridici e fiscali del fondo patrimoniale. In particolare ci soffermiamo sulla tutela dei contribuenti nei confronti dell’attività di esecuzione forzata esercitata dal Fisco per il recupero dei propri crediti.

Inquadramento giuridico del fondo patrimoniale

fondo patrimoniale e debiti tributari cassazione 2019Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione1.

Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile..

Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.

La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici prodotti dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale, dottrina e giurisprudenza maggioritaria concordano nel ritenere che la costituzione del fondo crei un vincolo di destinazione del bene e dei suoi frutti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incida tuttavia sulla titolarità della proprietà del bene né determini l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo sia pure limitato in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure per effetto del vincolo di inalienabilità imposto sul bene2.

È importante soffermarci sulla tutela dei contribuenti nei confronti dell’attività di esecuzione forzata esercitata dall’Amministrazione finanziaria per il recupero coattivo dei propri crediti.

Qualora i beni siano costituiti in fondo patrimoniale tale attività è assoggettata a particolari tipi di vincoli.

Secondo l’art. 170 c.c. i beni del fondo ed i loro frutti rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia3.

Infatti i creditori possono agire solo sui frutti dei beni, purchè non siano stati a conoscenza che i debiti venivano contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La consapevolezza da parte del creditore dell’estraneità del debito alle esigenze familiari deve sussistere al momento del perfezionamento della fonte dell’obbligazione e deve costituire oggetto di prova da parte di colui che si oppone all’espropriazione forzata.

La prova può anche essere costituita da presunzioni semplici, potendo semplicemente dimostrare che lo scopo dell’obbligazione appariva estraneo ai bisogni della famiglia.

Tuttavia alcuni ritengono che non potrebbero ritenersi “estranei” i debiti inerenti l’attività di lavoro autonomo dai quali la famiglia tragga i mezzi di sostentamento.

Altri invece considerano estranee le obbligazioni contratte dal coniuge in relazione alla propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, o anche i debiti accesi per far fronte a mere esigenze voluttuarie o per meri intenti speculativi4.

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari; l’accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.5

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., che per l’opponibilità a terzi del vincolo per gli immobili ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento, ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa6.

Mentre prima la sospensione dell’attività di riscossione coattiva poteva essere richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale delle Entrate, ora l’ entrata in vigore a far data dal primo luglio 1999 del nuovo sistema di riscossione delle imposte ha comportato un rafforzamento degli strumenti a disposizione del contribuente per la tutela delle proprie ragioni nel corso della procedura di esecuzione forzata intrapresa dall’amministrazione finanziaria.

L’art. 57 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal d. lgsl. n. 46/1999, ha eliminato dalla disciplina del recupero coattivo dei crediti tributari l’istituto del ricorso amministrativo contro gli atti esecutivi del concessionario, riconducendo la disciplina dei ricorsi contro tali atti sotto la giurisdizione del giudice ordinario7.

Al contribuente escusso viene offerta la possibilità di proporre opposizione contro gli atti relativi all’esecuzione, ai sensi degli art. 615 e 617 c.p.c., seppur nei limiti della contestazione della pignorabilità dei beni e con esclusione delle eccezioni in merito alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo8.

L’ammissibilità dell’opposizione alla procedura di riscossione coattiva, qualora l’eccezione si indirizzata a far valere l’impignorabilità dei beni, deve estendersi fino a ricomprendere la possibilità per il contribuente di contestare innanzi al giudice tributario il diritto di procedere all’esecuzione forzata per motivi di merito, relativi alla sussistenza, nonché all’esatto ammontare del debito tributario9.

Comunque il contribuente potrà, qualora sussistano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno dalla prosecuzione dell’attività esecutiva (fumus boni iuris e periculum in mora), richiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del processo esecutivo.

L’unico intervento ministeriale in materia è la R.M. 17/12/1983, n. 15/10423 che, non ritenendo applicabile l’art. 170 c.c. in sede di riscossione coattiva delle imposte sui redditi ha motivato affermando che

“l’eccezione di cui al predetto art. 170 Codice civile non è proponibile nei confronti dei crediti fatti valere dall’Amministrazione, con l’avvertimento che – essendo il bene suddetto costituito in fondo patrimoniale per cui la proprietà dello stesso appartiene ad entrambi i coniugi ai sensi dell’art. 168 Codice civile – l’azione esecutiva dovrà essere limitata alla quota di comproprietà del debitore”.

 

Una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, del 17 marzo 2004 n. 5402 ha ammesso la revocabilità del fondo patrimoniale da parte del creditore pregiudicato, a condizione che il fondo sia stato costituito dopo la notifica del precetto preliminare all’esecuzione coattiva sui beni di famiglia, perché questo dimostra la volontà di voler sottrarre i beni dagli obblighi nei confronti del creditore. 2.-

 

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

fondo patrimonialeDa un punto di vista fiscale l’analisi del fondo patrimoniale può essere svolta sia dal punto di vista delle imposte dirette che di quelle indirette.

Visto che il fondo patrimoniale non dà vita ad un autonomo soggetto giuridico, dal punto di vista delle imposte dirette viene applicata l’IRPEF sui redditi imponibili, scaturenti come risultati dell’attività di gestione e amministrazione dei beni del fondo.

Non si riconosce nessuna rilevanza alla effettiva titolarità della proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale, stabilendo che i frutti spettino in egual misura a entrambi i coniugi.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del TUIR, i redditi dei beni del fondo sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare10.

Quindi indipendentemente dalla effettiva ripartizione della proprietà, soggetti passivi dell’imposta diretta sono i coniugi.

Infatti può anche sussistere il caso in cui la titolarità non spetta a nessuno come nell’ipotesi in cui i coniugi hanno accettato la costituzione del fondo ad opera di un terzo.

È quindi la fase amministrativa e gestionale che viene tassata e non l’esistenza del fondo stesso.

Ai fini dell’imposizione indiretta ha notevole valore la distinzione tra la costituzione del fondo con effetto traslativo dei beni in esso conferiti oppure la costituzione del fondo con effetti meramente dichiarativi, determinando un diritto di godimento dei beni conferiti.

Nell’ipotesi di trasferimento dei beni è necessario distinguere tra costituzione per atto inter vivos e mortis causa.

Precedentemente alla Legge 383 del 2001 la prima ipotesi di trasferimento inter vivos era soggetta all’imposta sulle donazioni. Con la citata legge è stata abolita la tassazione sulle successioni causa di morte e sulle donazioni, quindi viene esclusa ex lege l’assogettabilità del fondo a tale imposta.

L’atto costitutivo del fondo patrimoniale con i beni di proprietà di entrambi i coniugi, è poi soggetto con atto a titolo gratuito a registrazione con imposta in misura fissa, perché esprime solo una volontà vincolante e non traslativa.

La Suprema Corte ha affermato che all’atto costitutivo di un fondo patrimoniale non è applicabile l’imposta sulle donazioni, nel testo vigente “ratione temporis” (art. 1 D.Lgs. n. 346 del 1990), poichè difetta il presupposto impositivo, in quanto l’atto costitutivo determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia11.

Pertanto la costituzione di un fondo patrimoniale non incide sulla titolarità dei beni stessi, i quali non divengono oggetto di trasferimento “inter vivos”, per spirito di liberalità12.

Di conseguenza ha continuato la Corte “il regime di tassazione dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale non è né quello stabilito dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (atti traslativi a titolo oneroso), né quello previsto dall’art. 3 della Tariffa al citato D.P.R. n. 131 (atti di natura dichiarativa), e neppure quell’altro disciplinato dall’art. 9 della stessa Tariffa (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), ma va individuato nella categoria residua di atti prevista dall’art. 11 dello stesso testo normativo, tassati nella misura fissa ivi prevista. Infatti, l’atto costitutivo del patrimonio familiare non ha natura ricognitiva, ma solo costitutiva: esso muta il regime giuridico del bene, costituendolo in patrimonio separato, pur senza che sia creata una nuova soggettività patrimoniale.13

Se invece viene meno la gratutità del fenomeno costitutivo l’imposta di registro sarà dovuta in maniera proporzionale.

Nell’ipotesi in cui viene a mancare l’effetto traslativo, sussiste solo il vincolo di destinazione, identificato nel soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

In questo caso la costituzione non sarà soggetta all’imposta di registro degli atti di trasferimento, ma andrà comunque registrato in misura fissa.

E ancora nell’ipotesi in cui il coniuge conferente appone all’atto costitutivo la clausola per cui si riserva la proprietà esclusiva dei beni immobili, non sarà dovuta né l’imposta ipotecaria né quella catastale, ma imposta fissa di registro, ( Cass.7 maggio 92 n. 5415)

Mentre il fondo costituito con beni di un terzo, che non se ne riserva la proprietà, è considerato con effetti traslativi.

Infine in merito all’ICI, imposta comunale sugli immobili, questa assoggetta a tassazione il semplice possesso del bene immobile, non i passaggi di proprietà.

Quindi questa verrà applicata sia nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi sono titolari della metà dei beni del fondo, sia nell’ipotesi in cui il coniuge conferente mantiene la proprietà esclusiva e l’altro coniuge risulti titolare di un diritto reale di godimento, comunque assoggettato ad ICI.

In merito all’imposta ipotecaria e catastale la circolare ministeriale 221/E del 30 novembre 2000 al riguardo ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale che non comporti trasferimento di immobili è soggetta ad imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ex art. 4 tariffa allegata al d. lgsl. 347/90; invece nel caso in cui la costituzione comporti trasferimento di immobili è soggetta ad imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ex art. 10 tariffa allegata al d. lgsl. 347/90.

È importante conoscere e saper utilizzare questo strumento, che risulta essere utile nella gestione del patrimonio familiare, che tutela, ma nei limiti, i beni destinati alla famiglia, non alterandone il sistema contributivo.

 

a cura di Daniela Di Gravio, Studio legale e commerciale Giuliano & Di Gravio

* Articolo pubblicato su Opinioni e Confronti, rivista trimestrale di economia e diritto, n. 1 del 2004, www.opinionieconfronti.it

 

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NOTE

1 Art. 167 c.c. “Costituzione del fondo patrimoniale.”— Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione   può   essere   fatta   con   atto   pubblico   posteriore. La        costituzione         può         essere  fatta anche         durante         il         matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

2 Cass. 29/11/2000 n. 15297; nonché, con riferimento al patrimonio familiare, Cass. 31/05/1988 n. 3703 GUIDOTTI M.-MEZZADRI M., Fondo patrimoniale. Aspetti civilistici e regime fiscale applicabile, in Il Fisco, n. 33/96,pag. 8042.

3 Art. 170 c.c. “Esecuzione sui beni e sui frutti.” — L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

4 La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 gennaio 1984, ha precisato che, i bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendono “anche quelle esigenze volte al mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

5 Cass. Civ, sez. I, 18 settembre 2001, n. 11683

6 Cass. Civ, sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10859

7 Art. 57 D.P.R. n. 602/1973 – (Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi)

«1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

  1. b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo
  2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto de ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione» (articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

8 Art. 615 – Codice di procedura civile

«[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27.

  • Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.
  • Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto »

Art. 617 – Codice di procedura civile

«[1] Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

[2] Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.»

9 S. TROVATO, La tutela giurisdizionale del contribuente nella fase della riscossione, in Il Fisco, n. 11/2000, pag. 3113.

10 L’art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che «i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 (12) del detto codicei redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo».

11 C.T.P. di Pisa, sez. VI, del 28/05/1999, n. 50; C.T.P. di Pisa, sez. II, del 16/03/1998, n. 50; C.T.P. di Pisa, sez. VI, del 04/03/1998, n. 31; C.T.C., sez. V, del 02/03/1996, n. 966

12 Cass. 3703/88; Cass. 15297/2000.

13 Cass. 3703/88, 15297/2000; Contra 3343/2002.

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