Analizziamo un caso particolare di applicazione del fondo patrimoniale: la possibilità di modificare l’atto istitutivo per le mutate necessità familiari. Tale modifica è possibile? Quali sono le limitazioni?
La Corte di Cassazione è intervenuta su una vicenda che ha al centro la possibilità di modificare l’atto istitutivo di fondo patrimoniale in epoca successiva.
Può infatti accadere che sorgano necessità, di cui non si era tenuto conto in sede di istituzione del fondo, che impongono di effettuare modifiche contrattuali.
La Cassazione conclude a favore della prospettata richiesta di modifica individuando come requisito essenziale della stessa il fatto che non vengano in nessun modo sacrificati i bisogni della famiglia.
L’istituto del fondo patrimoniale
Dobbiamo innanzitutto premettere che l’istituto del fondo patrimoniale, introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia nel 1975, secondo la più accreditata dottrina, altro non è che il semplice adeguamento del vecchio patrimonio familiare al nuovo spirito introdotto con la riforma.
In estrema sintesi il fondo patrimoniale è un complesso di beni determinati, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.
È bene specificare che attraverso tale istituto si dà origine ad un patrimonio autonomo di scopo e non ad un autonomo soggetto di diritto.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile.
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Tutela dei beni familiari: fondo patrimoniale inviolabile da debiti esterni
Dalla sentenza n. 32484 del 22 novembre 2023 si deduce che il fondo patrimoniale può costituire uno valido mezzo per tutelare i beni familiari dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di diff