La nuova ridotta responsabilità civile del collegio sindacale

Analizziamo le criticità della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità del collegio sindacale in caso di crisi di impresa della società controllata: come si calcola l’eventuale rimborso dovuto dai sindaci alla procedura? Vediamo anche alcuni casi a titolo di esempio…

Finalmente è stato modificato il testo dell’art. 2407 c.c. approvato il 12 marzo 2025 dalla Camera del Senato della Repubblica. La novità sta nel fatto che è stata sancita esattamente una limitazione della responsabilità del collegio sindacale nominato alle funzioni di ispezione e al controllo di società per azioni e società a responsabilità limitata.

Sono state apportate delle innovazioni, rispetto al passato, che sono il frutto di vari incontri e intese fra il mondo politico e quello delle libere professioni (Ordine dei Dottori Commercialisti ed altri molto vicini a quest’ultimo) atte a ridurre la responsabilità da illimitata che prima esisteva, a limitata. C’è voluto del tempo per avere tali novità che, sotto alcuni punti di vista va a cambiare in radice la responsabilità del sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni.

E’ stato approvato il disegno di legge d’iniziativa Schifone che lo stesso stabilisce dei doveri all’organo di controllo, che qui riassumiamo.

 

I doveri del collegio sindacale

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico

collegio sindacale spa non quotateAl sindaco è richiesto una professionalità specifica per lo svolgimento dei propri doveri; inoltre la novella rinvia alla disciplina della responsabilità degli amministratori, esplicitamente estendendo anche ai sindaci
l’azione individuale di responsabilità prevista per gli amministratori dall’art. 2395 c.c.. La condotta dei sindaci è misurata secondo il parametro della

“professionalità e… diligenza richieste dalla natura dell’incarico”.

Deve essere specificato che il diligente adempimento delle obbligazioni proprie dei sindaci non può esaurirsi nel semplice espletamento delle attività specificatamente indicate dalla legge, ma comporta l’obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l’assolvimento dell’incarico.

Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio

I sindaci nello svolgimento del proprio mandato sono responsabili della verità delle proprie attestazioni di cui a loro volta sono venuti a conoscenza al fine anche di evitare danni economici e patrimoniali conseguenti alla diffusione di tali informazioni e affermazioni e deve vincere la segretezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per motivo del loro specifico ufficio.

Sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

La novella stabilisce che i sindaci che non abbiano agito o omesso di agire, in violazione dei propri doveri, sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e di terzi.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 – bis 2, 2394, 2394 – bis e 2395 del codice civile

Sussiste l’onere della prova del nesso di causalità necessario per poter configurare la responsabilità dei sindaci in rapporto ai fatti illeciti consumati dagli amministratori. Ebbene, è onere di chi agisce in responsabilità fornire la prova di nesso di causalità tra l’omessa vigilanza e la causa di danno. Solo con l’introduzione di tale norma, è necessario provare in modo rigoroso il nesso tra la violazione dei
doveri di vigilanza e la consumazione del reato da parte dell’organo amministrativo.

 

La nuova responsabilità del collegio sindacale

Perciò, ora con le nuove regole, si passa da una responsabilità illimitata ad una limitata, parametrata al rapporto del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo. La tabella è così rappresentata:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 euro a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso

Prima di tale innovazione si assisteva ad una sorta di imputazione automatica del sindaco in ragione di una responsabilità di tipo oggettiva, slegata da qualsivoglia analisi della fattispecie concreta. L’art. 2407 del codice civile, secondo comma, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano in modo palese in contrasto con i propri doveri ma è necessario che i sindaci non abbiano a loro volta rilevato una macroscopica violazione a fronte di atti di dubbia legittimità o regolarità, così da non assolvere l’incarico agli stessi affidato dalla legge.

 

La responsabilità in base al moltiplicatore

Il metodo adottato dalla novella in esame, che è quello del moltiplicatore, va a garantire maggiore certezza ed equità in quanto lega la responsabilità del sindaco all’importanza e alla natura dell’incarico ricoperto dall’organo di controllo. La limitazione che si è introdotta si concretizza nell’aver fissato un tetto della responsabilità, che prima purtroppo non esisteva, parametrato all’importo dei compensi percepiti per l’incarico, procedura questa già sperimentata in altri paesi europei.

Riduzione della prescrizione

Altro aspetto positivo introdotto ora sta nel fatto che è stata ridotta la prescrizione da dieci anni a cinque anni, a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno. L’introduzione di tale limite, rispetto al passato, costituisce un’innovazione di capillare importanza in quanto pone fine alle accanite discussioni per divergenze di vedute fra il difensore del sindaco stesso e il curatore della società fallita.

Non solo viene dimezzata, passando da dieci a cinque anni, ma i fatti contestati devono risultare nella relazione di cui all’art. 2429 c.c. “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio laddove stabilisce che il collegio sindacale, “se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall’art. 2409 ter“.

Se così stabilisce la norma, l’organo della procedura concorsuale dovrà esaminare attentamente il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione dell’anno in cui i fatti negativi sono stati svolti, e se riportati nel bilancio di quella annualità. Ebbene il paletto inserito ora, rispetto al passato, costituisce una pietra miliare in quanto il danno causato dall’organo amministrativo, e non sottolineato nella relazione dei sindaci, deve trasparire dal bilancio stesso e dalle relazioni che l’accompagnano.

 

Dialogo con le compagnie assicurative

Altro aspetto positivo sta nel fatto che a seguito di tale radicale modifica, i premi annuali sulle polizze assicurative riguardanti la responsabilità professionale, corrisposti dai sindaci per l’espletamento delle loro funzioni, ora dovranno essere ridotti di gran lunga rispetto al passato.

Dapprima in quanto è stata dimezzata la prescrizione, passando da dieci anni a cinque anni e, in secondo luogo, sussiste ora il fatto che il sindaco, in caso negativo, dovrà corrispondere alla procedura fallimentare una somma che è frutto di un multiplo del compenso stesso. Tenuto conto di ciò, ci si augura che i sindaci non trovino ostacoli per ottenere la riduzione del premio stesso, che potrebbe avere già riscontro fra non molto, se
l’assicurato sindaco corrisponde ratealmente il premio (caso questo non così raro).

Ciò consiste nella riduzione dei massimali del capitale assicurato e di una rivisitazione dell’intero contratto. Il sindaco dovrebbe essere così guardingo nei confronti della compagnia che, con estrema facilità, opporrà ostruzionismo creando delle difficoltà alla riduzione del premio stesso.

Del fondo patrimoniale

Per chi ha un po’ di esperienza, e ha i capelli bianchi, sa benissimo che in passato il dottore commercialista che svolgeva anche il ruolo di sindaco in più società si premuniva di costituire il “Fondo patrimoniale” di cui all’art. 167 c.c.. Ciò veniva eseguito al fine di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia.

Il fondo patrimoniale è stato definito come patrimonio di destinazione al soddisfacimento dei bisogni familiari, privo di soggettività autonoma. I beni del fondo, costituendo un patrimonio separato, non potrebbero essere compresi nell’attivo fallimentare della società in cui il dottore commercialista svolgeva il ruolo di sindaco.

Poiché ora la responsabilità è limitata rispetto a un tempo in cui era illimitata, e che la stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno, l’istituzione di tale fondo sarà meno praticato, rispetto al passato, dai futuri sindaci.

Alcuni esempi…

Esempio n. 1: la contabilità parallela

Supponiamo che il curatore di una società per azioni abbia proposto l’azione di responsabilità ex- art 146 L. F. nei confronti del collegio sindacale, in relazione al mancato controllo della gestione della società stessa, permettendo alla stessa di instaurare per alcuni esercizi sociali, una contabilità parallela a quella ordinaria.

Supponiamo che il fatto criminoso sia iniziato nel 2020 e il fallimento sia stato dichiarato nel settembre 2023. Ipotizziamo che la retribuzione annuale di ogni sindaco sia stata pari a euro cinque mila, per annum, e a euro settemila per il presidente, come da regolare deliberazione assembleare e che tutto sia stato corrisposto.

Applicando le nuove disposizioni, la curatela pretenderà dai tre sindaci stessi l’importo complessivo di euro duecentocinquantacinquemila (255.000,00) euro, così suddiviso:

  • € 5.000 x 15 = € 75.000 (per 2) = € 150.000 e € 7.000 x 15 = 105.000 per il presidente, previa sottoscrizione da parte dei sindaci e del curatore del verbale che dovrà far parte integrante del fascicolo fallimentare, con liberazione del sindaco stesso dalla responsabilità, di qualsiasi genere che gli era stata attribuita.

Come ben si vede, nelle casse della procedura concorsuale arriva una boccata d’ossigeno che farà felice il curatore stesso, dal cui introito sarà quanto meno garantito il soddisfacimento della propria parcella!

Dai conti qui riportati, l’importo che i sindaci andranno a versare sarà di gran lunga inferiore al risarcimento danno richiesto dalla procedura concorsuale.

Esempio n. 2: compenso non incassato dal collegio sindacale

Caso diverso è quando in passato, la retribuzione annua del sindaco, non sia stata corrisposta, e quindi sussiste un debito della società nei confronti dell’organo di controllo. Se questo è lo scenario, nel caso de quo, non si può applicare la regola del multiplo del compenso annuo percepito, in quanto la società non ha corrisposto la retribuzione ai sindaci, così come stabilito dall’art. 2402 c.c.

Qui potrebbe risorgere la teoria dell’azione risarcitoria, con il metodo fino ad oggi applicato, attribuendo ai sindaci la responsabilità di corrispondere somme al curatore che alcune volte sono veramente da capogiro. Nel caso qui prospettato, i sindaci potrebbero benissimo insinuarsi al passivo fallimentare, in via privilegiata.

Ma sul punto, la novella nulla dice!

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Esempio n. 3: compenso pagato al collegio sindacale solo per alcuni esercizi

Caso misto. Si potrebbe verificare che al sindaco di una società fallita, in carica da cinque esercizi, dei quali abbia incassato la retribuzione di solo due esercizi e nulla per i restanti esercizi. Stando alle stesura della nuova formulazione dell’art. 2407 c.c., nel caso de quo, non si vede una via di scampo per il sindaco in quanto per tre esercizi nessuna corresponsione è stata eseguita a suo favore. Ebbene, se questo è lo scenario prospettato, il sindaco non può avvantaggiarsi dell’agevolazione con il metodo del moltiplicatore, in quanto l’effettivo pagamento per l’incarico ricoperto è stato corrisposto solo per due anni, rimanendo scoperto il resto.

Buon senno suggerirebbe di affermare che la posizione della responsabilità del sindaco deve essere chiusa per l’intera durata dell’incarico e non divisa, considerando il caso che il compenso sia stato pagato o meno. Il silenzio della norma sopra esaminata non dà adito ad interpretazioni diverse da quella qui prospettata.

A bocce ferme, nel caso di specie, non trova luogo la chiusura della controversia, con il metodo del moltiplicatore, per mancanza di disposizioni in merito. Attendiamo tempi migliori!

 

Guido Chiametti e Giacomo Alberto Bermone

Lunedì 17 Marzo 2025