Il fondo patrimoniale è un tassello fondamentale per la tutela del patrimonio della famiglia, spesso costituito dalla casa di abitazione.
In questo articolo vediamo le regole di costituzione e amministrazione e le possibili complicazioni fiscali. (a cura Dott. Nicola Forner)
Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dal Codice civile, dagli articoli 167 a 171, che permette di destinare parte del patrimonio dell’imprenditore coniugato all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni familiari.
Proprio per tale motivo il fondo patrimoniale è annoverato tra gli strumenti che permettono di proteggere il patrimonio del coniuge contro possibili aggressioni da parte dei creditori personali dell’imprenditore-coniuge.
Lo strumento si presta ad essere utilizzato in situazioni laddove il coniuge (o entrambi) soffrono di regimi di responsabilità personale illimitata (cioè sono soci di società di persone o titolari di ditta individuale).
Il presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale è l’esistenza del vincolo matrimoniale, in quanto lo stesso deve essere annotato nei registri civili.
Tale istituto è precluso invece alle copie conviventi di fatto (i.e. more uxorio) legate da vincoli affettivi e iscritte in appositi registri del comune. In alcuni casi la costituzione dello stesso può avvenire ad opera di un soggetto terzo per testamento.
Fondo patrimoniale, costituzione e beni conferiti nel fondo, durata
La forma dell’atto costitutivo deve essere redatta per atto pubblico.
Lo stesso dicasi per la costituzione da parte di un terzo per atto tra vivi.
Nell’ipotesi invece di costituzione da parte di terzo per testamento, la disposizione testamentaria potrà essere redatta in forma pubblica, segreta o olografica.
Il fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Oggetto del conferimento in fondo possono essere beni immobili, mobili registrati ovvero titoli di credito nominativi (art. 167 codice civile).
Secondo la previgente dottrina maggioritaria, appoggiata da alcune pronunce di legittimità (Cassazione 22361/2009), il conferimento di beni in fondo era precluso alle quote di srl in quanto le stesse venivano equiparate a beni immateriali.
Successivamente, il cambio di orientamento, a seguito della costituzione del registro delle imprese.
Anche alle quote di Srl, considerata la forma di pubblicità prevista dal codice civile ai fini della loro opponibilità a terzi, sono state equiparate ai beni mobili registrati e pertanto è stata data la possibilità di conferirle nel fondo.
In caso di loro conferimento in fondo, i coniugi devono provvedere a nominare un rappresentante comune che eserciterà i diritti amministrativi (come i diritti di voto) nella srl, in quanto la proprietà delle quote spetterà ad entrambi.
Generalmente, salvo disaccordo, viene nominato rappresentate comune, uno dei due coniugi.
In base all’168 codice civile, comma 1, la titolarità