Il fondo patrimoniale è aggredibile dal Fisco?

il fondo patrimoniale è uno strumento utile a proteggere il patrimonio familiare da eventuali pretese fiscali? Quali sono i debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata sui beni del fondo? Proponiamo un’analisi delle principali problematiche che riguardano la costituzione di un fondo patrimoniale

fondo patrimonialeL’articolo 167 del codice civile stabilisce che

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…”.

 

Il 170 c.c., a sua volta, dispone che

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

 

Infine, l’articolo 2901, in tema di revocatoria ordinaria, stabilisce che

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione…”.

 

Il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato quindi non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

I beni inseriti nel fondo patrimoniale (la cui costituzione va peraltro inquadrata come atto a titolo gratuito) potranno dunque essere aggrediti, sia laddove il debito tributario possa essere comunque ricondotto a interessi familiari (a cui appunto il fondo stesso è destinato), dato che in questo caso il divieto non sarà opponibile all’Amministrazione, sia comunque con revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.).

Nei casi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa

Sul tema si è peraltro pronunciata al Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20799 del 14.10.2016.

Nel vaso di specie la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello proposto da Equitalia avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria su un fondo patrimoniale costituito dal lo stesso contribuente insieme alla moglie.

La commissione tributaria regionale, in particolare affermava che “il bene immobile in questione“, diminuito della passività ipotecaria (fondo patrimoniale) assume un valore pari a zero e che comunque il concessionario, in ossequio al comma uno dell’articolo 76 del d.p.r. 602/73, non poteva procedere all’espropriazione, essendo l’importo complessivo del credito inferiore a € 8.000.

Equitalia impugnava quindi la sentenza davanti alla Suprema Corte, la quale, respingendo il ricorso, evidenziava che i giudici di merito (la CTP espressamente, la CTR implicitamente, confermando la decisione dei primi giudici) avevano correttamente applicato i principi già espressi dalla Cassazione in precedenti pronunce secondo cui l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, solo se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero, nell’ipotesi contraria, purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016; Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015).

Pertanto, sottolineano i giudici di legittimità, è vero che l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata, o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e tuttavia appare corretto ritenere, in via interpretativa, che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 cc possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria.

Pertanto, ritenuto che l’iscrizione ipotecaria possa essere ricondotta nel novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 170 c.c. latamente inteso, poiché, nel caso in esame, con accertamento di merito, la CTR aveva ritenuto che non vi era prova che il debito fosse sorto per soddisfare bisogni estranei della famiglia, appariva corretta la valutazione operata dai giudici di merito.

La Suprema Corte evidenzia poi che l’azione del contribuente, rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non preceduta dalla notificazione della prodromica cartella esattoriale, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010), non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, sottolinea ancora la Corte, impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano anche quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

In conclusione in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, laddove anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando però che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia effettivamente sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari.

Anche se dunque, come detto, l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando piuttosto un atto cautelare, preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia la Corte ritiene, in via interpretativa, che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 cc possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria.

Si ricorda peraltro come sia in tali casi irrilevante qualsiasi indagine riguardo all’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

La costituzione del fondo patrimoniale può essere in particolare dichiarata inefficace a mezzo di azione revocatoria ordinaria laddove ne sussistano le specifiche condizioni (esistenza di un valido rapporto di credito, effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativo, ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori).

12 dicembre 2016

Giovambattista Palumbo