Fondo patrimoniale a rischio ipoteca se non si dimostra l’estraneità del debito alle esigenze familiari

il fondo patrimoniale non tutela in assoluto il patrimonio del contribuente, in quanto è possibile l’iscrizione ipotecaria anche sui beni immessi nel fondo patrimoniale almeno in due casi ben specifici:
1) nel caso in cui l’obbligazione tributaria risulta essere strumentale ai bisogni della famiglia
2) nell’ipotesi in cui il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni

Con l’ordinanza n. 25443 del 26/10/2017 della Corte di Cassazione si è affermato il principio per il quale, in ambito di riscossione coattiva delle imposte, è possibile l’iscrizione ipotecaria anche sui beni del cd fondo patrimoniale solo in due casi ben specifici:

  • nel caso in cui l’obbligazione tributaria risulta essere strumentale ai bisogni della famiglia e,

  • nell’ipotesi in cui il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.

Dunque, risulterebbero pignorabili gli immobili dell’imprenditore costituiti in un fondo patrimoniale anche se il debito con il fisco nasce dall’attività aziendale e spetterebbe al contribuente dimostrare l’estraneità di tale debito dalle esigenze della famiglia.

Non può escludersi che il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge. La sussistenza di esigenze familiari si esclude, sempre, nel caso di debiti di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

La vicenda giunge in Cassazione con il ricorso proposto da Equitalia ed accolto dai Giudici di legittimità contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva annullato un’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73 su beni costituiti in fondo patrimoniale.

Equitalia ricorreva con due motivi, lamentando:

  • vizio di nullità della sentenza impugnata in ordine al carente contenuto della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4, in quanto i giudici d’appello di sarebbero basati su altre decisioni della medesima sezione della menzionata commissione tributaria, senza esaminare, i motivi d’appello, al fine di rendere edotto l’appellante sulle considerazioni che avevano indotto i giudici a disattenderle;

  • violazione degli articoli 167 e 170 del Codice civile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello avrebbero considerato non dimostrata l’inerenza del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia dell’imprenditore opponente.

Secondo la Corte di Cassazione alla luce del dettato dell’art. 170 c.c. “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, ed è onere del debitore che volesse avvalersi dell’istituto dell’impignorabilità ex art. 170 C.c. provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Gli Ermellini riprendono a piene mani l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale così come previsto dall’art. 170 c.c., purchè “… l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (così come Corte di Cassazione sentenza n. 22761/16 e ordinanza n. 23876/15, 1652/16). “Non può pertanto escludersi che il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge. La sussistenza di esigenze familiari va invece esclusa in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Corte di Cassazione, sentenza n. 3738/15)”.

Considerate le su esposte norme di diritto e l’orientamento della giurisprudenza, gli Ermellini hanno considerato l’errore della C.T.R. nell’aver ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova, da parte del creditore, circa l’inerenza del debito alle esigenze familiari, nella considerazione che grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Precisando, altresì, così come la Corte di Cassazione con sentenza n. 3600/2016, che la prova dell’applicabilità del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c, può essere fornita avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 C.c..

Dunque, gli Ermellini hanno considerato

  • il primo motivo infondato perché la motivazione della sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni a base della decisione integrando il requisito del minimo costituzionale voluto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014;

  • il secondo motivo fondato, in quanto, alla luce della giurisprudenza di merito, vige il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni”.

La sentenza d’appello impugnata è stata cassata e è stato rinviato alla C.T.R. per il riesame della controversia alla luce dei principi sopra esposti.

Chiarimenti

La giurisprudenza prevalente ha eliminato il concetto di protezione degli immobili dall’istituto del fondo patrimoniale: in vero anche se l’immobile è unico e non può essere pignorato dal fisco, ciò non toglie la possibilità di iscrivere l’ipoteca.

Con l’Ordinanza sopra riportata in materia di fondo patrimoniale la Cassazione sottolinea che in caso di debiti di lavoro, la casa si pignora sempre.

In vero, l’istituto del fondo patrimoniale (istituto che deve nascere con atto da notaio e deve essere trascritto nell’atto di matrimonio, così come Corte di Cassazione con sentenza n. 5889/2016 e anche Corte di Cassazione, sentenza n. 23955/2017) è nato per creare un vincolo al fine di rendere non pignorabile la casa o qualsiasi altro immobile: dunque i creditori non possono sottoporre ad esecuzione forzata il bene in esso contenuto ad eccezione solo dei debiti per i bisogni della famiglia.

Questo è l’unico caso in cui i creditori non trovano nel fondo patrimoniale alcun ostacolo per pignorare la casa del debitore.

Inoltre, Secondo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5385/2013, nel caso di pignoramento della casa inserita nel fondo patrimoniale da parte di un creditore, il coniuge che voglia opporsi deve dimostrare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza.

Nonostante il grande valore affidato al fondo patrimoniale, nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha quasi svuotato il fondo del suo intrinseco significato.

Si legga, ulteriormente la sentenza della Corte di Cassazione n. 3738/2015, secondo la quale, infatti, i debiti di lavoro possono giustificare il pignoramento della casa inserita nel fondo patrimoniale: il lavoro è un’attività rivolta agli interessi della famiglia, dunque tutti i creditori sorti nell’esercizio dell’attività professionale possono sottoporre ad esecuzione forzata l’immobile nel fondo patrimoniale ed anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività professionale o di impresa di uno dei due coniugi può consentire il pignoramento della casa.

Nel caso di debiti tributari nati per esigenze non familiari trovano nel fondo patrimoniale una difficoltà: infatti il debitore che volesse opporsi all’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale, deve provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Gli Ermellini sottolineano che la provenienza del debito tributario rivesti un ruolo cardine non potendosi escludere che lo stesso pur scaturendo dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari.

16 novembre 2017

Sonia Cascarano