Il Codice Civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale per assolvere ai bisogni della famiglia; a formare detto fondo, partecipano immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito. Si tratta di uno dei primi strumenti di tutela del patrimonio familiare dalle azioni dei creditori.
Analisi della disciplina del fondo patrimoniale, strumento per tutelare il patrimonio familiare dalle azioni dei creditori.
La disciplina del fondo patrimoniale – Argomenti esaminati
- La costituzione del fondo patrimoniale
- L’impiego e l’amministrazione del fondo
- L’alienazione dei beni del fondo
- L’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale
- L’esecuzione sui beni e sui frutti
- La cessazione del fondo
- La competenza a decidere su cessazione fondo patrimoniale
- Il fondo patrimoniale e le faccende penali
- Altri strumenti giuridici di tutela
- Allegato A – Il fondo patrimoniale in sintesi
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La costituzione del fondo patrimoniale
L’art. 167 codice civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale.
In sostanza:
- ogni coniuge, ovvero ambedue i coniugi, per atto pubblico;
- un terzo, anche per testamento;
possono costituire un fondo patrimoniale per assolvere ai bisogni della famiglia.
A formare detto fondo, partecipano immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito.
Questi ultimi devono essere vincolati rendendoli nominativi (qualora fossero al portatore), non solo ma annotandovi il vincolo o seguendo un altro metodo valido.
Quando il fondo è costituito da una terza persona, il suo perfezionamento è vincolato all’accettazione a cura dei coniugi.
L’accettazione può essere fatta nello stesso atto con il quale si costituisce il fondo da parte del terzo, ovvero anche di seguito, con atto pubblico.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
In pratica, la costituzione del fondo patrimoniale viene ad essere attestata dal relativo atto notarile, nonché dall’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio.
La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte per accertare la liceità della costituzione del fondo patrimoniale e, di conseguenza, il diritto del creditore ad invocare l’azione revocatoria:
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Sez. VI – 1, con ordinanza del 6 dicembre 2017, n. 29298,
ha riconosciuto che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche nel caso in cui fosse stata effettuata da entrambi i coniugi, non è lo sviluppo di un dovere giuridico, non essendo il frutto di una disposizione di legge, ma costituisce un atto a titolo gratuito, in quanto non presenta, come contropartita, un’attribuzione in favore dei disponenti.
Tanto premesso, il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria (Art. 64, della Legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267), a meno che:“si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione”;
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Sez. III, con sentenza del 22 giugno 2020, n. 12121,
ha affermato che, se il soggetto che esercita l’azione revocatoria ordinaria (chiamata pure azione pauliana) vanti un credito garantito da ipoteca iscritta, precedentemente, proprio sul bene che è oggetto di costituzione del fondo patrimoniale, la declaratoria di inefficacia si manifesta come mezzo eccedente lo scopo, in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell’esecuzione nel quale si identifica l’“eventus damni”;
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Sez. VI – 3, con ordinanza del 3 giugno 2020, n. 10522,
dopo aver premesso che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, ha affermato che gli atti dispositivi del fideiussore, dopo aver concesso la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, queste ultime collegate all’apertura di credito in conto corrente, se compiuti in danno delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria, in base all’art. 2901, n. 1, prima parte, codice civile (il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono determinate condizioni), e in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), nonchè al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento, in quanto l’insorgenza del credito deve essere apprezzata in relazione al momento dell’accreditamento e non a quello, che potrebbe essere successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (la Suprema Corte, dopo aver richiamato il principio presente nella massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto, tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un’associazione non riconosciuta, aveva costituito in fondo patrimoniale alcuni immobili di sua proprietà).
Molto interessante è l’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I, del 10 maggio 2019, n. 12545, che ricorda come l’atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere trascritto nei pubblici registr