L’INPS ha confermato che, dal 2024, l’indennità per il congedo straordinario, destinata ai lavoratori dipendenti con familiari disabili gravi, include il rateo della tredicesima mensilità e altre voci fisse della retribuzione.
Il calcolo si basa sull’ultima retribuzione percepita prima del congedo, escludendo gli emolumenti variabili. Il congedo, limitato a due anni nell’intera vita lavorativa per ciascun disabile, è coperto da contribuzione figurativa, assicurando così che non ci siano penalizzazioni per il trattamento pensionistico del lavoratore.
Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha previsto all’articolo 42 il riconoscimento del congedo straordinario (di cui all’articolo 4, comma 2, Legge 8 marzo 2000 numero 53) a beneficio dei lavoratori dipendenti familiari di persona con handicap in situazione di gravità.
Il periodo di assenza, soggetto ad un limite di durata massima complessiva di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente con riguardo a ciascun disabile, è economicamente coperto dall’Inps grazie ad un’apposita indennità, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso recuperata rispetto ai contributi da versare all’Istituto con modello F24.
Proprio sulle modalità di calcolo dell’indennità per congedo straordinario è intervenuta l’Inps con il Messaggio del 4 gennaio 2024 numero 30.
Nel documento, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nella determinazione dell’indennità riconosciuta per i periodi di congedo in argomento.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indennità Inps per congedo straordinario
Il citato D.Lgs. numero 151/2001 dispone all’articolo 42, comma 5-ter c