Interessi legali al 2,5% dal 2024

Il decreto del MEF fissa il nuovo saggio degli interessi legali al 2,50% dal 1° gennaio 2024. Questo tasso incide anche sui calcoli per il ravvedimento operoso su tributi versati in ritardo.

Gli interessi legali dal 1° gennaio 2024

Per il 2024 il saggio degli interessi legali diminuisce dal 5% previsto fino al 31 dicembre 2023 al 2,5% a partire dall’1° gennaio 2024.

Infatti, il dm 29 novembre 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato in G.U. n. 288 dell’11/12/2023) ha determinato il nuovo saggio degli interessi legali.

Il decreto è stato emanato tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, così come prescrive l’art. 1284 del Codice Civile.

Pertanto, la misura del saggio degli interessi legali viene fissata al 2,50% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Da qui puoi consultare la tabella con l’andamento degli interessi legali dal 1942 al 2024

Come avviene la modifica del tasso d’interesse legale?

interessi legali 2024

Con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, il competente Ministero può procedere a modificare annualmente la misura dell’interesse, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, computando al medesimo saggio gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Il saggio di interessi legali di cui a al citato art. 1284 codice civile può essere, quindi, variato annualmente dal Mef con apposito decreto, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; se entro la data del 15 dicembre non sopraggiunga una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo; nell’eventualità gli interessi siano superiori alla misura legale questi devono essere determinati per iscritto.

 

Ravvedimento operoso e calcolo degli interessi sui tributi versati in ritardo

È importante evidenziare che il tasso ai fini fiscali deve tenersi in debito conto nel calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi cosiddetti moratori nell’ipotesi di ravvedimento operoso per la regolarizzazione dei pagamenti di tributi versati in ritardo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Erano molti anni (dal 2012/2013) che non si aveva un tasso d’interesse al 2,5%.

Negli ultimi anni, infatti, il tasso ha subito una serie di modifiche passando dal 2,5% del 2013, all’1% nel 2014 per poi ridursi sempre al di sotto dell’1% per oltre sette anni.

Tra il 2020 ed il 2021, infine, il saggio è diminuito ancora passando dallo 0,8% allo 0,05% nel 2020 per poi abbassarsi allo 0,01% nel 2021; dal 2022 il tasso d’interessi è aumentato nuovamente all’1,25% per poi pervenire al 5% nell’anno in corso. Gli interessi legali 2024 scendono al 2,5%.

 

Enzo Di Giacomo

Venerdì 15 dicembre 2023