Se calano gli interessi legali, il ravvedimento operoso costa meno

Il calo del tasso d’interesse legale porta un beneficio ai contribuenti in caso di ravvedimento operoso. Ecco la spiegazione.

Il tasso degli interessi legali

L’art. 1284, c. 1, c.c., attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) la possibilità di modificare annualmente, entro il 15 dicembre, la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi, nonché del tasso di inflazione.

Condizione necessaria perché il nuovo tasso d’interesse venga applicato è che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (es: entro il 15 Dicembre 2013, se il tasso entra in vigore dal 2014).

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Ndr: aggiornamento interessi legali da 2024: Interessi legali al 2,5% dal 2024

Nuovo Tasso di Interesse Legale

Ebbene, con il decreto del 12 dicembre 2013 firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013), è stato aggiornato il tasso percentuale di interessi legale, con decorrenza 1 gennaio 2014: secondo quanto previsto dal nuovo decreto, infatti, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d’anno è sceso all’1%, in luogo del tasso legale del 2,5% in vigore fino alla data del 31.12.2013 e rimasto valido per due anni, dal 1° gennaio 2012 a tutto il 2013 (vedi tabella dei tassi di interesse dal 1942 ad oggi).

 

Tasso di interesse legale e ravvedimento operoso

Alla luce della riduzione del tasso di interesse legale diventa, quindi, meno oneroso per il contribuente ricorrere al ravvedimento operoso, poiché gli interessi dovuti sulle somme da versare al fisco sono stati sensibilmente rivisti verso il basso.

Si rammenta, al riguardo, che l’istituto del ravvedimento consente di versare contestualmente, oltre al tributo e la sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno che tale adempimento è realmente effettuato.

Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2014 per violazioni intervenute prima del 31 dicembre 2013 dovranno calcolare e poi sommare fra loro gli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2013, nonché gli interessi calcolati al tasso legale del 1% per il periodo che va dal 1° Gennaio 2014 alla data di regolarizzazione della violazione.

In buona sostanza, nell’ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2014 si riferisca a violazioni commesse nel 2013, gli interessi dovranno essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità : 2,5% fino al 31.12.2013, ovvero 1% dall’ 01.01.2014.

Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che non versa entro il prossimo 27.12.2013 l’acconto IVA, pari ad € 10.000.

Si assuma, altresì, che la violazione verrà regolarizzata, invece, il prossimo 20.01.2014. In tal caso, il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta, oltre che della sanzione (€ 300,00 pari al 3.00% dell’acconto non versato) e degli interessi, pari ad € 8,20, così calcolati:

€ 10.000 x 2,5 % x 4gg (per il 2013) / 365gg = € 2,73

€ 10.000 x 1 % x 20gg (per il 2014) / 365gg = € 5,48

 

Per quanto concerne, invece, gli altri istituti deflattivi del contenzioso è necessario effettuare le seguenti considerazioni.

In relazione all’accertamento con adesione, la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (C.M 21.6.2011 n. 28).

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2013 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore nel 2013, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso:

  • adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

Resta fermo che, per le violazioni intervenute e regolarizzate dal 1° gennaio 2014 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell’1%.

La variazione del saggio dell’interesse legale è di fondamentale importanza, non solo per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso, ma anche per il calcolo del valore degli usufrutti e delle rendite.

Tuttavia, spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze approvare il prospetto per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà che, a norma dell’art. 3, comma 164, Legge n. 662/96, deve avvenire con Decreto da pubblicare sulla G.U. entro il 31.12 dell’anno in cui è intervenuta la variazione del tasso legale, ovvero entro e non oltre il 31.12.2013.

 

2 gennaio 2014

Sandro Cerato