La sopravvenuta riduzione al 40% per la definizione agevolata degli oneri contributivi determina nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva la cui rilevanza fiscale deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
Definizione agevolata dei contributi INPS e riduzione del debito contributivo
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva rigettato il ricorso di un contribuente, titolare di impresa edilizia, contro l’avviso d’accertamento, relativo all’Irpef dell’anno d’imposta 2009, che aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell’art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la sopravvenienza attiva costituita dal venir meno di parte del debito contributivo verso l’Inps per anni pregressi, stralciato, nella misura del 60% (con rateazione del residuo 40%).
Ciò a seguito dell’istanza del contribuente di definizione agevolata ex art. 6, comma 4 bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifiche, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che:
«Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gen