La prescrizione, in linea generale, è la causa di estinzione del diritto derivante dall’inattività del titolare per il tempo stabilito dalla legge.
È il codice civile che definisce questo istituto che trova applicazione anche nel settore previdenziale, laddove il decorso del tempo comporta non solo il venir meno dell’obbligo al versamento dei contributi ma anche della possibilità di versare i contributi prescritti.
A differenza, quindi, di quanto avviene nel settore civilistico, la prescrizione contributiva è sottratta alla parti e pertanto non sussiste un diritto soggettivo in capo agli assicurati a poter versare i contributi prescritti: gli enti previdenziali, infatti, non potranno riceverli.
La prescrizione per i contributi previdenziali
In materia previdenziale la normativa[1] fissa in cinque anni il termine di prescrizione per tutti i contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria.
Il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione coincide con quello in cui l’obbligazione è effettivamente esigibile, cioè con la data fissata per il pagamento dei contributi.
La denuncia di omissione contributiva presentata all’INPS (nel termine di cinque anni) dal lavoratore o dai suoi superstiti ai fini del recupero dei contributi non denunciati consente, tuttavia, di allungare il termine prescrizionale, a prescindere dal fatto che l’INPS si attivi o meno nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le previste azioni di recupero.
L’intervenuta prescrizione, a seguito della quale i contributi non possono essere più né richiesti né versati, ha come conseguenza l’inibizione della possibilità da parte dell’Istituto di agire ai fini del recupero coattivo nei confronti del datore di lavoro, configurandosi così la perdita delle prestazioni corrispondenti da parte del lavoratore.
Attraverso un atto interruttivo della prescrizione, l’Istituto può però intervenire per la tutela del proprio credito interrompendo i termini prescrittivi e proseguendo per la riscossione dei contributi.
Infatti, soltanto l’atto dell’Istituto è idoneo all’interruzione dei termini di prescrizione, in quanto titolare del diritto al credito, producendo l’effetto di far iniziare il decorso di un nuovo periodo di prescrizione[2], e non anche invece un eventuale atto del lavoratore, inidoneo all’interruzione della prescrizione, e che ha, come sopra evidenziato, il solo potere di raddoppiare la stessa da 5 a 10 anni[3].
Nemmeno i verbali dell’Ispettorato del lavoro, contenenti prescrizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali, hanno