Nel Decreto Sostegni bis anche il maxi bonus per l'utilizzo del POS

Il decreto sostegni-bis migliora il bonus POS: è previsto il recupero pieno per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, delle commissioni addebitate fino a metà 2022 sui pagamenti elettronici ricevuti dai consumatori finali.

Il maxi bonus per acquisto, noleggio o utilizzo del Pos

bonus utilizzo posNel decreto-legge n. 73/2021, come convertito in legge, troviamo, oltre al potenziamento del credito d’imposta per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, anche l’istituzione di un altro credito per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di dispositivi che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Il credito di imposta spetta in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, ed è più consistente in caso di acquisto, avvenuto nel 2022, di strumenti di pagamento evoluti.

 

Le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis

Le due novità, o, per meglio dire, le due agevolazioni, vanno applicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.

Il credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, ordinariamente pari al 30% delle commissioni addebitate loro dagli intermediari finanziari per i pagamenti ricevuti mediante carte di credito, di debito o prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (spettante sempre che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino i 400mila euro), è innalzato al 100% per le commissioni maturate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

 

Il caso dell’operatore economico che effettua cessioni vero privati

L’operatore economico che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di privati ha diritto al credito d’imposta in misura potenziata se adotta:

  • strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”, collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza, ossia i registratori telematici;
     
  • sistemi di incasso evoluti che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il credito di imposta introdotto invece a favore degli operatori economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che si dotano di strumenti di pagamento fiscalmente idonei, è di entità che cambia a seconda sia dello strumento acquisito sia delle dimensioni del contribuente, e si può sfruttare soltanto in compensazione mediante modello F24 dopo il sostenimento della spesa e occorre indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

La somma non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

 

La nuova misura del bonus Pos

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico – in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis” – collegati ai registratori telematici, il bonus, parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo e alle spese di convenzionamento o per il collegamento tecnico tra gli strumenti, spetta, entro il tetto di spesa di 160 euro, nella misura del:

  • 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro;
     
  • 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milion;
     
  • 10%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Più alte le percentuali per il credito d’imposta per coloro che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il limite massimo di spesa agevolabile è doppio, 320 euro, e il bonus spetta nella misura del:

  • 100%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro;
     
  • 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione;
     
  • 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 5 agosto 2021