Sponsorizzazioni sportive: istanza inviabile fino al 1° aprile 2021

C’è tempo fino al 1° aprile 2021 per presentare l’istanza necessaria per beneficiare del bonus sport, introdotto dal Decreto Agosto, per chi investe in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Sponsorizzazioni sportive, al via le istanze per richiedere il bonus sport

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Possono partire le richieste per il riconoscimento del bonus sport, un credito d’imposta introdotto dal “decreto Agosto” a vantaggio di chi investe in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

E’ dato tempo fino al 1° aprile per l’invio delle istanze. Sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è possibile reperire la modulistica che dovrà poi essere inviata all’indirizzo Pec ufficiosport@pec.governo.it o alla mail servizioprimo.sport@governo.it 

NdR: in merito alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione potrebbe interessarti: La deducibilità della sponsorizzazione sportiva, invece in merito all’inerenza di queste spese: Spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche: vale la presunzione di inerenza?

 

Soggetti beneficiari del bonus

Il bonus, inserito tra le misure anti-Covid del Dl n. 104/2020 (articolo 81, comma 1), è destinato ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che “spendono” i loro fondi per pubblicizzare o sponsorizzare le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile.

 

Ammontare del bonus

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l’importo complessivo dell’investimento realizzato non deve essere inferiore a 10mila euro.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal Dpcm 30 dicembre 2020.

Il decreto definisce i beneficiari del credito, le informazioni da inserire nella domanda, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.

Dopo il via libera, cinque giorni e poi in compensazione con F24.

Terminata la fase istruttoria di verifica dei requisiti e della documentazione allegata alle domande, il Dipartimento per lo sport ne comunica l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta.

Contemporaneamente la lista sarà invita anche all’Agenzia delle entrate.

La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Occorre indicare il bonus sport nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino al suo esaurimento.

Naturalmente l’importo compensato non può superare il credito concesso, in tal caso non sarà possibile effettuare il pagamento.

 

Il bonus sport illegittimo va recuperato

I beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.

Il Dipartimento per lo sport e l’Agenzia delle entrate devono concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle eventuali modifiche del contributo assegnato a causa provvedimenti di revoca o di rideterminazione del beneficio.

L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.

 

Questo è quanto ha precisato l’Agenzia delle entrate nella nota del 25 febbraio 2021.

 

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Il nuovo bonus sponsorizzazioni sportive

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 26 febbraio 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico