Alcuni spunti che ci aiutano a far chiarezza sulla questione.
Spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche: la normativa
L’ art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2000[1], prevede che:
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2".
La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro (cfr. Cassazione 17196 del 2019), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Per le spese di sponsorizzazione[2] opera una presunzione legale secondo cui le medesime sono qualificate, qualora siano erogate a favore di società sportive dilettantistiche (ASD) come spese di pubblicità ed interamente deducibili sino alla concorrenza di euro 200.000 (Cassazione sentenza n. 14232/2017).
L’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 contiene una presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa sino alla soglia, normativamente fissata, dell’importo di euro 200.000 (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 27-02-2020, n. 5428)[3].
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Spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche: prassi
L’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, chiarisce:
“La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi”.
Indi evidenzia che:
“la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni[4]:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima” (conf. risoluzione 23 giugno 2010, n. 57/E).
In sintesi, è proprio il comma 8 dell’art.90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuover