Il 10 dicembre 2020 è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E’ opportuno rispolverare la normativa da considerare qualora fosse necessario operare rettifiche o sanare omissioni.
I termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi
I termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi (Art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), sono i seguenti:
- ai fini dell’IRPEF, coincidono con il 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero di chiusura del periodo di imposta;
- ai fini dell’IRES, si identificano con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- mentre ai fini dell’IRAP, combaciano con i termini previsti per l’imposta statale (IRPEF o IRES).
Nell’anno dell’emergenza epidemiologica, i predetti termini sono stati posticipati al 10 dicembre u.s. (per tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF, nonché per i contribuenti soggetti all’IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in base all’art. 3, del D.L. 30 novembre 2020, n. 157).
Le altre disposizioni contenute nel predetto art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, sono le seguenti:
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le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, a parte l’applicazione della sanzione amministrativa, € 27,78, pari ad 1/9 della sanzione prevista.
La violazione è quella di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; sono considerate pienamente valide, laddove quelle prodotte oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra sono considerate omesse, anche se costituiscono motivo di riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse denunciati e delle ritenute operate e comunicate dai sostituti d’imposta.
A tal proposito, la del 12 ottobre 2016, n. 42/E, parag. 2.2.3, dell’Agenzia delle Entrate le chiama dichiarazioni tardive – ossia quelle presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario – e rimangono soggette alla sanzione in misura fissa di € 250 (Art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 che, ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso, è uguale alla predetta di € 27,78), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta.
Qualora alla tardiva presentazione si accompagni un omesso o tardivo versamento del tributo, risultante dalla medesima dichiarazione, occorre versare anche la sanzione per omesso versamento; -
le dichiarazioni fiscali possono essere integrate per correggere errori od omissioni, inclusi quelli che abbiano determinato variazioni di imponibile o, comunque, di debito d’imposta ovvero di credito d’imposta, attraverso un’ulteriore dichiarazione da presentare, impiegando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da integrare;
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l’eventuale credito discendente dal minor debito o dal maggiore credito, a sua volta proveniente dalle dichiarazioni integrative, può essere utilizzato in compensazione (Art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997).
Comunque, qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’anzidetto credito può essere utilizzato in compensazione per effettuare il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Così volendo, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, si deve indicare il credito che si intende utilizzare nella successiva dichiarazione.
Indipendentemente da quanto sopra, il contribuente conserva la possibilità di far evidenziare, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sul debito tributario; -
le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP possono essere integrate dai contribuenti per modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta, soltanto per optare per la compensazione, a condizione che detto rimborso non sia stato già effettuato anche in parte.
La dichiarazione integrativa, in questo caso, deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione;
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se il termine di presentazione della dichiarazione scade di sabato, lo stesso è prorogato d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
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Dichiarazione tardiva
In presenza di omissioni (redditi dimenticati, detrazioni spettanti non tenute presenti, oneri deducibili non invocati, ecc.) o errori commessi prima dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e, comunque, dopo la sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, il contribuente, dopo aver accertato l’errore o gli errori commessi, può produrre una dichiarazione c.d. correttiva nei termini (l’Agenzia delle Entrate parla di dichiarazione che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata), ovvero una seconda dichiarazione che, in sostanza, andando a rettificare la precedente dichiarazione prodotta, annulla quest’ultima, ovvero la prima presentata.
La dichiarazione, nuovamente redatta, può presentare, rispetto alla precedente:
- un credito maggiore rispetto a quello precedente, ovvero un credito rispetto al precedente debito;
- un debito maggiore rispetto a quello precedente, ovvero un debito rispetto al precedente credito.
In tutte le precedenti ipotesi, come anticipato, la nuova dichiarazione soppianta la precedente e, nel caso di un debito sorto o di un maggior debito di imposte, si provvederà ad effett