In caso di errori nella dichiarazione dei redditi il credito di imposta può essere richiesto dal contribuente con la dichiarazione integrativa o con istanza di rimborso.
La correzione o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso sono due opzioni concorrenti e non alternative che l’ordinamento giuridico tributario riconosce al contribuente.
Dichiarazione integrativa e istanza di rimborso sono oggetto di discussione del caso emerso dalla sentenza della Cassazione che andiamo ad esaminare, la n. 19002 del 16/07/2019.
Dichiarazione dei redditi: natura giuridica
La dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in virtù di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati indicati, per cui il contribuente, nel rispetto delle norme fissate dalla Costituzione, può correggere la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi durante la redazione della stessa ed incidenti sull’obbligazione tributaria, con il fine di potersi opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione.
Tale principio ammette che la possibilità di emendare la dichiarazione a seguito di errori può essere esercitabile, non solo nei limiti delle norme sulla riscossione delle imposte ovvero del regolamento per la presentazione delle dichiarazioni, ma anche in giudizio allorché l’ufficio finanziario proceda con iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato.
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, quindi, ma contiene una esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione