Ravvedimento di dichiarazione errata – Risposta al volo

Il caso relativo a una dichiarazione integrativa presentata per dedurre un costo e indicare un reddito originariamente omesso. Si incorre in sanzioni se la dichiarazione chiude con un maggior credito? Se sì, in quali?
E quale può essere il comportamento più corretto da adottare se la dichiarazione è stata presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente?

ravvedimento di dichiarazione errataDomanda

Ho presentato una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, ho indicato un reddito originariamente omesso; poiché la dichiarazione chiude con un maggior credito, posso considerarla “a favore” e quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione?

In caso contrario, qual è la sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa?

E come devo comportarmi, sempre in merito alla sanzione, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente?

 

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Risposta

La dichiarazione integrativa è “gratuita” (ossia senza sanzione) solo nel caso in cui essa sia interamente a favore del contribuente.

Nel caso di specie, la correzione viene presentata per correggere errori sia a favore sia a sfavore del contribuente, per cui non può essere ravveduta senza applicare alcuna sanzione.

In merito alla entità della sanzione applicabile, invece, è recentemente intervenuta l’agenzia delle entrate, che con la RM 82 del 24/12/2020 ha affermato che nel caso in cui il risultato finale della dichiarazione (integrativa) sia comunque rappresentato da un maggior credito, risulta integrata la violazione sanzionata dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 con l’importo minimo di euro 250,00.

Se invece il risultato sia a debito, si ritiene senz’altro applicabile la sanzione percentuale (90%) calcolata sul maggior debito, come previsto per la fattispecie di infedele dichiarazione (articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97).

Infine, per quanto attiene il caso in cui il contribuente abbia erroneamente tassato in via ordinaria un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca, nella stessa Risoluzione è chiaramente affermato che non è dovuta alcuna sanzione se ed in quanto il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (ad esempio, ha presentato il modello RLI e ha versato l’imposta sostitutiva).

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 10 febbraio 2021