E’ stata ricalcolata la percentuale di spettanza al del bonus sanificazione a seguito del rifinanziamento dei fondi disponibili.
La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, è pari al 47,1617%.
Vuoi approfondire meglio di cosa si tratta e rifare il punto della situazione? Puoi consultare: Credito d’imposta per sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro ed anche Bonus sanificazione: determinazione prima percentuale
Dove visualizzare l’importo del credito bonus sanificazione?
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
Lo ha disposto l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 381183 del 17 dicembre 2020.
Attraverso tale provvedimento è stata resa nota la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Come è stata determinata la percentuale del bonus sanificazione?
Secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, detta percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro).
Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, era risultato pari al 15,6423 per cento.
Al riguardo, l’articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi.
La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Pertanto, si rende necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova (definitiva?) percentuale
La nuova percentuale del bonus sanificazione è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020.
18 dicembre 2020
Vincenzo D’Andò
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico