Bonus sanificazione: la percentuale definitiva è pari al 15,6423 percento del credito richiesto (rispetto al 60 percento sperato)

Puntualmente l’11/9/2020 è stato reso pubblico il provvedimento Prot. n. 302831/2020 che determina la percentuale definitiva del credito d’imposta spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione.

Cosa prevedono le norme in merito al bonus sanificazione

L’articolo 125 del D.L. 34 del 19/5/2020, decreto rilancio, convertito in legge 77/2020, ha introdotto il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, il cosiddetto bonus sanificazione.

Al momento dell’emanazione la norma è piaciuta molto, il gradimento è stato piuttosto elevato.

Si parlava di un possibile bonus del 60% di quanto speso, più della metà dell’importo speso, da recuperare abbastanza rapidamente.

La norma era piaciuta.

Alla fine del comma 1 però era stata inserita una disposizione ben precisa: “Il credito d’imposta spetta (…) nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020”.

Il provvedimento Prot. n. 259854/2020 del 10/7/2020 emanato allo scopo di definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus ha rimandato ad un successivo provvedimento da emanare entro l’11/9/2020 la determinazione della percentuale massima fruibile, da calcolarsi in base al rapporto tra l’ammontare complessivo delle richieste (che dovevano essere presentate entro lo scorso 7/9/2020) e il limite di fondi stanziati, i 200 milioni di euro.

Ai sensi del punto 5.5 del provvedimento del 10/7 scorso il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione (o in dichiarazione redditi 2020 da presentarsi nel 2021) a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’11 settembre 2020. …ma il codice tributo? Finalmente è stato definito: codice tributo “6917”. Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

 

E’ stata fissata la percentuale definitiva: 15,6423 percento dell’ammontare del credito richiesto

Ebbene, puntualmente l’11/9/2020 è stato reso pubblico il provvedimento Prot. n. 302831/2020 che determina la percentuale definitiva del credito d’imposta spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (da non confondere con le spese per adeguamento dei locali indicate all’art. 120).

La percentuale è solo del 15,6423% dell’importo richiesto, molto poco rispetto allo specchietto per le allodole che mostrava un possibile 60%…

Il calcolo è semplice: tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate entro il 7 settembre 2020 è pari a 1.278.578.142 euro, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423 per cento.

Il credito usufruibile da ciascun contribuente sarà pertanto ottenuto moltiplicando il credito d’imposta richiesto per il 15,6423%.

Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34

Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta, cosiddetto bonus sanificazione:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
     
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
     
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
     
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
     
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

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CommercialistaTelematico

Lunedì 14 settembre 2020