È introdotto (o meglio reintrodotto) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
L’art. 32, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicata nella G.U del 25 maggio 2021, n. 123, cd. decreto Sostegni bis, introduce un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione; la disposizione era già contenute in un precedente provvedimento varato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione nel decreto Rilancio
L’art. 125 del decreto “Rilancio”, di cui al decreto legge 34/2020, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Nel testo convertito in legge il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019.
La richiamata