Fotovoltaico: è attività connessa per la società agricola

La produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

La produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Impianto fotovoltaico e società agricola

Con la risoluzione n. 98/E, del 27 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Pertanto la società che svolge tale attività agricola connessa può esercitare l’opzione di cui all’art. 1, c. 1093, della legge n. 296 del 2006, che prevede la tassazione dei redditi derivanti dall’attività agricola su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga fin dall’inizio del periodo d’imposta i requisiti soggettivi e oggettivi; vale a dire l’indicazione di “società agricola” nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c..

Il quesito

impianto fotovoltaico impresa agricolaUna società, tramite istanza di interpello, con esercizio sociale e periodo di imposta coincidente con l’anno solare, è una società agricola ai sensi dell’art. 2, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che nell’ambito della propria attività agricola gestisce, da diversi anni, un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 996 Kw, realizzato su terreni locati, producendo e cedendo integralmente l’energia elettrica al Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito, GSE).

Fino all’anno 2015, tale attività non costituiva un’attività connessa a quella agricola, in quanto, non sussistevano le condizioni, individuate dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, riportate dall’Agenzia nella circolare 6 luglio 2009, n. 32/E.

Dall’anno 2016, la società istante dichiara che sussisterà uno dei parametri individuati dalla citata circolare, in quanto, il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) risulterà – sicuramente – superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW, calcolato, quest’ultimo, senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica.

La società precisa, inoltre, che anche negli anni successivi, il volume d’affari derivante dall’attività agricola risulterà certamente superiore; osserva che con la circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E, l’Agenzia ha precisato che una società agricola che intenda esercitare l’opzione per la tassazione catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “deve possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta”.

Pertanto, chiede di sapere se l’attività fotovoltaica possa considerarsi come attività connessa a quella agricola già a partire dall’anno 2016 e per l’intero anno (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) e, di conseguenza, se la società possa per tale periodo di imposta (sussistendo gli ulteriori presupposti):

  • esercitare l’opzione per la determinazione del reddito e delle imposte su base catastale, assoggettando, in particolare, a tale regime fiscale, la produzione di energia nel limite di “260.000 kWh anno”;
  • assoggettare ad imposizione la parte di produzione eccedente il predetto limite, sulla base delle diposizioni previste sempre dall’art. 1, comma 423, del 23 dicembre 2005, n. 266.

 

La società agricola: cenni

La normativa in materia (D.Lgs. n. 99/2004) prevede la figura della “società agricola”. Si tratta di una società che può avere una qualunque forma giuridica (vale a dire che può trattarsi di una società di capitali o di una società di perso- ne) e che deve recare nella propria ragione sociale (o denominazione) l’indica- zione “società agricola”.

Inoltre, l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività sopra specificate, fissate dal Codice civile (art. 2135).

È necessario notare che la società agricola non è di per sé destinataria di alcuna agevolazione; pertanto, all’acquisto di terreni agricoli occorre assolvere le imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle misure ordinarie.

Tuttavia, anche le società agricole hanno l’opportunità di acquisire la qualifica di IAP (con la conseguente applicazione del relativo regime fiscale), a condizio- ne che la compagine sociale ovvero l’organo amministrativo presentino una del- le seguenti composizioni soggettive:

  • nelle società di persone è necessario che almeno un socio (il quale può anche non essere amministratore della società) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nella società in accomandita si deve trattare necessariamente di un socio accomandatario);
  • nelle società cooperative almeno 1/5 dei soci deve possedere la qualifica di IAP;
  • nelle società di capitali la qualifica di IAP deve essere posseduta da almeno un amministratore.

 

Società di persone, cooperative e di capitali – Status di IAP: requisiti

Oggettivo Lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.).

In proposito, è opportuno ricordare che tale norma attribuisce la natura agricola anche ad una serie di altre attività (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione), sempre che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali (attività agricole principali), nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata

Soggettivo Per le società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP, fanno eccezione le società in accomandita, dove la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari; per le società di capitali, almeno un ammini- stratore deve essere in possesso della qualifica di IAP; per le società cooperative, non è più necessario che almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP.

 

La risposta fornite dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente che l’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabilisce che

le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (…) possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (…)“.

L’articolo 2, del D.Lgs. n. 99 del 2004, rubricato “Società agricole“, al comma 1, dispone che

La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola“.

 

le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se

  1. l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  2. la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.

Con particolare riferimento al requisito della “esclusività” l’articolo 2135 del codice civile dispone che:

“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

 

Le attività agricole connesse

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento alle attività agricole connesse evidenzia che il legislatore ha incluso tra queste anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica. L’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005,  nell’attuale formulazione stabilisce, infatti, che

“(….) la produzione e cessione di energia (…..) fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, (…..) effettuate da imprenditori agricoli”

costituisce attività agricola connessa

“ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Per la produzione di energia oltre tali limiti il medesimo articolo stabilisce che

“il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato (…..) applicando (…..) il coefficiente di redditività del 25 per cento (…..)”.

Come precisato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n., 266/2005, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui al citato art. 1, comma 1093, nella predetta circolare n. 50/E del 2010, è stato chiarito che una società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve possedere i requisiti soggettivi e oggettivi, fin dall’inizio del periodo d’imposta e deve comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare.

In sostanza al fine di stabilire se una società sia o meno agricola occorre verificare che giuridicamente la stessa dal 1° gennaio dell’esercizio per il quale intende optare, abbia nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”, e svolga un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare.

I tecnici delle Entrate ritengono che al caso in esame la società possa optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del c.c. (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.

 

7 novembre 2016

Ti può interessare anche:

Impianti fotovoltaici: tariffa incentivante e cessione energia in esubero (2023)

Scarica il documento