Il mercato della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili suscita l’attenzione degli operatori in relazione agli adempimenti di carattere fiscale riguardanti lo svolgimento di questa particolare attività.
L’ultimo intervento del Fisco risale al lontano 2007, per chiarire come rilevano per le persone fisiche e per gli esercenti arti e professioni, ai fini delle imposte dirette IVA, le somme erogate relative ad impianti di energia fotovoltaica.
Facciamo il punto su fiscalità e scritture contabili.
La produzione di energia mediante l’impiego di fonti alternative rispetto alle tradizionali risorse è, ormai da tempo, un importante obiettivo che le istituzioni internazionali, europee e nazionali tendono a incentivare introducendo misure atte a favorirne la diffusione. Pensiamo agli impianti fotovoltaici…
In relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell’impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato attraverso diversi interventi di prassi, il trattamento fiscale:
- della tariffa incentivante e dell’eventuale premio aggiuntivo, nonché
- dell’attività di vendita dell’energia prodotta in esubero[1].
Nel dettaglio, il presente interventi riepiloga le seguenti fattispecie:
- persona fisica che, al di fuori dell’esercizio d’impresa, produce ed utilizza in tutto o in parte l’energia prodotta, destinando l’eventuale eccedenza allo “scambio sul posto” o alla vendita;
- lavoratore autonomo che produce e utilizza in tutto o in parte l’energia fotovoltaica nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo.
Impianti fotovoltaici: casi di cessione di energia in esubero
Produzione di energia elettrica pari ai consumi fini privati
L’utilizzo dell’impianto a soli fini privati si verifica ogniqualvolta il soggetto, persona fisica, produce energia elettrica esclusivamente per usi “domestici”, di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, ecc. senza la produzione di eccedenze.
Il vantaggio che il soggetto consegue in tale circostanza è duplice:
- da un lato il costo per l’approvvigionamento dell’energia è ridotto o addirittura azzerato (se l’energia prodotta risulta sufficiente al proprio fabbisogno);
- dall’altro, usufruisce del contributo (tariffa incentivante) in ragione dell’energia prodotta.
Dal punto di vista tributario, in tale fattispecie la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell’impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA, in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR.
Produzione di energia elettrica eccedente i consumi privati
Impianti di potenza sino a 20 KW
La persona fisica che si trovi nella condizione in cui l’energia prodotta risulti esuberante rispetto al proprio fabbisogno può alternativamente:
- usufruire del servizio di “scambio sul posto” vale a dire “immagazzinare” l’energia elettrica prodotta e non consumata e di prelevarla, nei tre anni successivi alla maturazione, dalla rete in caso di necessità;
- vendere l’energia in esubero.
Dal punto di vista tributario la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell’impianto non assume alcuna rilevanza, ai fini IVA.
Regole diverse, come vedremo, si applicano con riferimento ad IRPEF ed IRAP, in funzione della destinazione dell’impianto.
Anche nell’ipotesi di vendita dell’energia prodotta in misura esuberante alla rete, al fine di individuare il corretto trattamento tributario delle somme percepite dal responsabile dell’impianto a titolo di tariffa incentivante e di corrispettivi per la vendita di energia, occorre fare riferimento alla destinazione dell’impianto medesimo.
Impianto posto al servizio dell’abitazione
Qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede medesima) può considerarsi utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico e, quindi, la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non concretizza lo svolgimento di una attività commerciale abituale.
Dal punto di vista tributario si determina la seguente situazione:
- Tariffa Incentivante, ivi compreso il contributo in conto scambio[2], gli importi percepiti sono considerati irrilevanti sia ai fini reddituali che IVA;
- Proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente rilevano fiscalmente solo ai fini reddituali come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR e rimangono esclusi ai fini IRAP.
I suddetti proventi ottenuti attraverso la cessione alla rete dell’energia eventualmente prodotta in eccesso non devono essere assoggettati ad Iva[3].