Le Certificazioni Uniche relative ai compensi erogati nel 2024 devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025. Novità di quest’anno: per le certificazioni che riguardano esclusivamente redditi da lavoro autonomo derivanti da attività artistiche o professionali abituali, il termine è fissato al 31 marzo.
Data l’introduzione di questa nuova scadenza, analizziamo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di invio tardivo della CU.
Termini di presentazione delle CU
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.P.R. 22.07.1998 n. 322, i sostituti d’imposta – obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative – presentano entro il 31 ottobre di ogni anno[1] una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati.
Gli stessi sostituti d’imposta rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha approvato i modelli per la Certificazione Unica <CU 2025> relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione. Le certificazioni uniche, a mente dell’art. 4, comma 6 quinquies, D.P.R. n. 322/98, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli intermediari abilitati, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certifi