La Riforma Fiscale intende trasformare il mese di dicembre in un mese tranquillo per i contribuenti, sospendendo l’invio di controlli automatizzati, controlli formali e inviti all’adempimento.
Il mese di dicembre 2024 è il primo che prevede tale novità: vediamo quali atti possono essere comunque notificati per motivi di indifferibilità e urgenza.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024, in tema di Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti, in vigore dal 13 gennaio 2024, ha imposto all’Amministrazione finanziaria una rimodulazione delle attività.
Sospensione di atti e invii nel mese di dicembre: cosa riguarda?
Infatti, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 dicembre, è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004;
- inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 (cd. compliance).
Quali atti rimangono esclusi per indifferibilità e urgenza?
Come indicato dalla circolare n. 9/E/2024, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
Esempi circolare n. 9/E/2024 Ipotesi di indifferibilità ed urgenza |
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Le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; | L’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. | |
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L’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale; | Si tratta, sostanzialmente, delle ipotesi già menzionate nel paragrafo 3.10.3 della circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, con cui sono stati individuati, a titolo esemplificativo, alcuni casi di indifferibilità e urgenza in presenza dei quali era legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, in deroga alla sospensione prevista dall’art.157, comma 2, del D.L.19 maggio 2020, n. 34. |
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Gianfranco Antico
Venerdì 6 dicembre 2024