Il modello 770/2024 presenta poche novità rispetto all’anno precedente, concentrandosi su nuove codifiche per sospensioni e versamenti legati a eventi climatici nei quadri ST e SV. Vengono introdotti nuovi codici per i versamenti sospesi a causa delle alluvioni del 2023. Le modifiche puntano a rendere più agevole la compilazione e a garantire dati fiscali aggiornati.
È sempre una buona notizia quando le novità sui dichiarativi non sono tante. Succede purtroppo raramente, ma il modello 770/2024 di quest’anno è un esempio.
Le novità del modello 770/2024
Le novità principali del modello 770/2024, rispetto al 2023, riguardano i quadri ST e SV (nuovi codici per sospensioni e versamenti per eventi climatici), SX (trattamento integrativo speciale) e alcuni quadri riferiti ai redditi di capitale.
Il quadro ST
Tali nuovi codici vanno riportati nel quadro ST, relativo alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive prelevate e relativi versamenti, e nel quadro SV, che riguarda le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti.
Il quadro ST si compone di quattro sezioni.
- Nella I, occorre indicare le ritenute Irpef operate e alle imposte sostitutive prelevate.
- Nella II, vanno le trattenute effettuate a titolo di addizionale regionale IRPEF.
- Nella III, troviamo le ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.
- Infine, nella IV, le imposte sostitutive su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato e ulteriori specifiche imposte sostitutive.
Le sospensioni per eventi alluvionali 2023
I dati sui versamenti sospesi per le alluvioni del 2023 dovranno essere riportati nelle prime due sezioni del quadro ST e nel quadro SV.
I campi nn. 15 e 16 del modello 770 2024 sono da utilizzare se il sostituto d’imposta non ha (legittimamente) effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze e ha proseguito i versamenti anche nel 2023, nonché in caso di specifiche sospensioni non attinenti al COVID. In caso di compilazione dei campi nn. 15 e 16 occorrerà altresì compilare le altre caselle all’interno della sezione o del quadro SV.
La novità riguarda i codici da inserire nel punto 10, per effetto delle sospensioni dei versamenti introdotte per le alluvioni del 2023. Accanto al codice “Z”, occorrerà inserire il valore:
- “1”, se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale od operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 e indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 del DL 61/2023);
- “2”, se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, colpiti dall’alluvione di novembre 2023 e indicati nell’allegato A del DL 145/2023. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023 (art. 21-bis del DL 145/2023);
- “3”, se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni della Lombardia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici. I versamenti sono stati considerati tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del DL 132/2023).
NdR: Leggi qui la nostra guida al modello 770/2024
Danilo Sciuto
Giovedì 10 Ottobre 2024