Il modello 770/2024 presenta poche novità rispetto all’anno precedente, concentrandosi su nuove codifiche per sospensioni e versamenti legati a eventi climatici nei quadri ST e SV. Vengono introdotti nuovi codici per i versamenti sospesi a causa delle alluvioni del 2023. Le modifiche puntano a rendere più agevole la compilazione e a garantire dati fiscali aggiornati.
È sempre una buona notizia quando le novità sui dichiarativi non sono tante. Succede purtroppo raramente, ma il modello 770/2024 di quest’anno è un esempio.
Le novità del modello 770/2024

Il quadro ST
Tali nuovi codici vanno riportati nel quadro ST, relativo alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive prelevate e relativi versamenti, e nel quadro SV, che riguarda le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti.
Il quadro ST si compone di quattro sezioni.
- Nella I, occorre indicare le ritenute Irpef operate e alle imposte sostitutive prelevate.
- Nella II, vanno le trattenute effettuate a titolo di addizionale regionale IRPEF.
- Nella III, troviamo le ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.
- Infine, nella IV, le imposte sostitutive su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato e ulteriori specifiche imposte sostitutive.
Le sospensioni per eventi alluvionali 2023
I dati sui versamenti sospesi per le alluvioni del 2023 dovranno essere riportati nelle prime due sezioni del quadro ST e nel quadro SV.
I campi nn. 15 e 16 del modello 770 2024 sono da utilizzare se il sostituto d’imposta non ha (legittimamente) effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze e ha proseguito i versamenti anche nel 2023, nonché in caso di specifiche sospensioni non attinenti al COVID. In caso di compilazione dei campi nn. 15 e 16 occorrerà altresì compilare le altre caselle all’interno della sezione o del quadro SV.
La novità riguarda i codici da inserire nel punto 10, per effetto delle sospensioni dei versamenti introdotte per le alluvioni del 2023. Accanto al codice “Z”, occorrerà inserire il valore:
- “1”, se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale od operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 e indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 del DL 61/2023);
- “2”, se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, colpiti dall’alluvione di novembre 2023 e indicati nell’allegato A del DL 145/2023. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023 (art. 21-bis del DL 145/2023);
- “3”, se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni della Lombardia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici. I versamenti sono stati considerati tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del DL 132/2023).
NdR: Leggi qui la nostra guida al modello 770/2024
Danilo Sciuto
Giovedì 10 Ottobre 2024

