Anche la comunicazione di scarto relativa ai bonus edilizi è annoverabile tra gli atti impugnabili di fronte al giudice tributario. Il caso riguarda lo scarto di un Modello F24 a saldo 0 per utilizzo di credito, considerato indebito.
La comunicazione di scarto relativa ai bonus edilizi è annoverabile tra gli atti impugnabili ex art. 19, lett. h), D.Lgs. 546/ 1992, il quale prevede che il ricorso può essere proposto avverso “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
Con lo scarto non può essere impedita l’utilizzazione di un’agevolazione che il contribuente ha in precedenza acquisito, per cui anche in applicazione del principio di non contestazione il credito portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente, utilizzabile anche entro il primo giorno feriale successivo alla scadenza (CGT 1° gr. Padova n. 319/2024).
Comunicazione di scarto del modello F24: quando avviene e come gestire la sospensione della delega di pagamento
Lo scarto è il provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 che la delega di pagamento è stata sospesa (sospensione massima no a 30 giorni rispetto alla data di invio del modello); se l’Agenzia rileva che il credito non è stato utilizzato correttamente, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il telematico, con la ricevuta che contiene anche la motivazione dello scarto.
Per il caso che occupa occorre richiamare l’art. 3, comma 8, DPR 322/1998, il quale s