La gestione contabile degli enti del Terzo settore è stata semplificata con l’introduzione di importanti agevolazioni. Tra le principali novità, l’aumento della soglia per l’utilizzo del rendiconto per cassa, ora disponibile per gli enti con entrate fino a 300.000 euro, e l’introduzione di un rendiconto ultra-semplificato per chi ha entrate sotto i 60.000 euro. L’intendimento del legislatore, anche se alcune parti della riforma restano ancora incomplete, punta a ridurre le complessità amministrative, rendendo più snella la gestione contabile degli enti…ma è davvero così?
Si semplifica la gestione contabile dei soggetti iscritti nel RUNTS; l’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” ha, infatti, introdotto importanti modifiche che impattano favorevolmente, nell’ottica della semplificazione, sulla contabilità e sui bilanci di “taluni” ETS.
Se da un lato le modifiche, che verranno ora commentate, non possono che essere accolte con favore, dall’altro lato resta la frustrazione di una riforma non ancora completata a distanza di oltre otto anni dalla entrata in vigore del TUETS. Manca all’appello, infatti, la parte (fondamentale) relativa alle imposte sui redditi che deve ottenere il preventivo assenso della Commissione UE.
Senonché, ad oggi, la suddetta parte fiscale non è stata neanche notificata alla Commissione da parte del Ministero del lavoro e, laddove i servizi comunitari dovessero dare il via libera, si produrrebbero comunque effetti solo a decorrere dall’esercizio successivo.
Il quadro complessivo crea concreti dubbi circa la volontà di completare l’imponente lavoro che si è tradotto nella predisposizione del citato D.Lgs. n. 117/2017.
Nel frattempo, procedono incalzanti le modifiche al citato T.U. su altre parti dell’articolato che comportano per gli operatori del settore e per i loro consulenti continui aggiustamenti alla quotidiana operatività degli enti iscritti al TUETS.
Argomenti trattati:
- Le novità per gli Enti del Terzo Settore
- I sistemi contabili degli ETS
- ETS che svolgono esclusivamente attività commerciale
- Rendiconto per cassa: cambia il limite per accedervi
- La contabilità degli ETS con personalità giuridica
- Rendiconto per cassa ultra-semplificato
- Organo di controllo: si incrementano i limiti che individuano l’obbligo
- Revisore legale: si incrementano i limiti che individuano l’obbligo
- Organo di controllo
- Revisore o società di revisione
- Deposito del bilancio d’esercizio e della raccolta fondi: cambia il termine ultimo
- L’adeguamento degli statuti
***
Le novità per gli Enti del Terzo Settore
L’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” introduce novità sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore, integrando e modificando gli articoli 13, 30 e 31 del TUETS (d.lgs. 3 luglio 2017, n.117).
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito utili chiarimenti per definire la portata delle novità.
I sistemi contabili degli ETS
In premessa, si osserva che la vincolatività dei modelli di bilancio previsti dal DM lavoro n. 39/2020 riguarda solo gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Dunque, gli schemi di bilancio previsti dal DM lavoro n. 39/2020 non riguardano gli enti iscritti nella sezione speciale “imprese sociali” del Registro imprese (imprese sociali, cooperative sociali – pur se ricomprese tra le “Onlus di diritto” – e società di mutuo soccorso): alle imprese sociali, in qualunque forma costituite, inclusi gli enti religiosi ex art. 1 comma 3 del d.lgs. 112/2017 si applicano, infatti, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 del d.lgs. 112/2017; alle cooperative sociali e alle SOMS si applicano le disposizioni specifiche previste dalla normativa speciale che le riguarda.
D.Lgs n. 112 /2017 – Art. 9 Scritture contabili |
|
Per concludere la premessa, si fa presente che il “bilancio sociale” deve essere predisposto anche dagli enti del Terzo settore con “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” superiori ad 1 milione di euro; questi soggetti devono depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il predetto bilancio redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto so