Continua il percorso di avvicinamento alla corretta presentazione della richiesta del bonus ZES unica.
Oggi è il caso di individuare le tipologie dei beni agevolabili, alla luce anche di chiarimenti forniti in relazione a precedenti similari bonus.
L’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 124/2023 (c.d. Decreto Sud) prevede che il bonus ZES unica spetti per gli investimenti costituiti dai seguenti beni strumentali:
- acquisizione, anche contratti di leasing, di impianti, macchinari e attrezzature varie, aventi il carattere della novità,
- acquisto di terreni,
- acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Nel prosieguo, per questioni di semplificazione, si terranno distinte le tipologie dei beni mobili da quelle degli immobili.
Bonus ZES Unica: tipologie di beni mobili ammessi
Il citato comma 2 specifica espressamente che sono agevolabili unicamente gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito dalla disciplina comunitaria) e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nelle aree assistite.
Innanzitutto, va rilevato che gli impianti, macchinari e attrezzature possono rientrare in qualunque categoria produttiva (tenuto conto, in ogni caso, dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi), non essendo prevista, diversamente da altre passate agevolazioni (Tremonti-ter e Tremonti-quater), alcuna limitazione circa il codice ATECO di produzione degli stessi.
Per la specifica individuazione della categoria di appartenenza dei cespiti agevolabili, si può fare, anche per i soggetti in contabilità semplificata, utile riferimento al Principio contabile OIC 16 che indica cosa comprendere in ciascuna categoria degli impianti e macchinari e delle attrezzature, in quanto l’Agenzia delle entrate ha sempre evidenziato che le tipologie dei beni vanno individuate alla luce del citato principio contabile (circolare n. 38/E/2008; risposta a interpello n. 322/2020; circolare n. 32/E2022; risposta a interpello n. 145/2023).
Impianti e macchinari
Il Principio contabile OIC 16, sia nell’attuale versione che nelle precedenti, comprende, tra gli impianti e i macchinari, gli impianti generici, gli impianti specifici, altri impianti diversi da questi e i macchinari automatici e non automatici.
In particolare, secondo il principio contabile, la voce “Impianti e macchinari” solitamente comprende:
- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle t