Con l’eliminazione del reclamo/mediazione, per concludere un accordo con il fisco occorre instaurare il contenzioso; questo è un altro elemento che determina la inopportunità dell’abrogazione dell’istituto. L’istituto della conciliazione non sembra così premiante per il contribuente.
In vigenza dell’art. 17-bis del DLgs. 546/1992, per le liti di valore sino a 50.000 euro, le parti avevano la possibilità di stipulare una mediazione nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso, al fine tra l’altro di ottenere la riduzione delle sanzioni al 35% del minimo.
Abrogazione della mediazione fiscale: effetti immediati
Essendo stato abrogato l’istituto del reclamo, a far data dal 4 gennaio scorso (si veda il contributo di inizio anno “L’abrogazione del reclamo – mediazione: che fare per quelli già presentati?”), il ricorso, una volta notificato alla controparte, va depositato nei trenta giorni successivi a pena di inammissibilità, a prescindere dal suo valore.
Nei casi più semplici, e meno soggetti a valutazione, era altresì possibile anche l’accoglimento totale del reclamo “in sostanziale autotutela”, senza quindi bisogno di costituirsi in giudizio (nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 90 dalla sua presentazione) venendo meno il suo oggetto; e questa era, come detto nel contributo succitato, l’elemento di forza del ricorso/reclamo.
Oggi, invece, nell’ipotesi in cui le parti riescano a trovare un accordo, resta solo la conciliazione (artt. 48 e segg. D.Lgs. n. 546/92) per chiudere la controversia.
La sostanziale differenza rispetto al reclamo è però che ciò presuppone l’avvenuta instaurazione del processo, con costituzione in giudizio e pagamento dell’annesso contributo unificato. Anche per questo aspetto, dunque, l’eliminazione del reclamo è stato un errore.
Per altri aspetti, mediazione e conciliazione presentano numerose analogie.
Le possibilità di conciliazione: quali le differenze?
La conciliazione risulta però essere più cara: le sanzioni sono ridotte al 40% (in primo grado), al 50% (in secondo grado) o al 60% (in Cassazione, per i ricorsi in Cassazione notificati dal 5 gennaio 2024).
Per quanto attiene al suo perfezionamento, per la mediazione valeva il pagamento delle somme o della prima rata, mentre la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Attenzione ai riflessi contributivi
Una distinzione sostanziale è legata agli effetti sul versante contributivo.
Nel reclamo, la definizione tributaria ha effetto sui contributi previdenziali determinati nell’ambito della dichiarazione dei redditi; occorreva pagare i maggiori contributi ma non sanzioni e interessi.
Poiché nulla viene detto dalla norma per la conciliazione giudiziale, non c’è alcun un effetto contributivo della definizione fiscale, anche se a detta dell’istituto (circolare n. 140/16) la pretesa contributiva dovrà essere rivista, ma permangono le sanzioni e gli interessi.
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Danilo Sciuto
Martedì 7 maggio 2024