La riforma del contenzioso tributario ha previsto l’abolizione della mediazione tributaria, probabilmente per lo scarso appeal presentato dall’istituto deflattivo. Tale scelta non appare coerente, però, coi principi deflattivi del contenzioso che ispirano la riforma fiscale.
L’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 220 del 30/12/2023, in attuazione della Legge Delega di riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, norma che disciplinava la procedura di reclamo – mediazione in ambito tributario. La motivazione è probabilmente da ricercare nella limitata efficacia dell’istituto.
Tuttavia, si ritiene che i principi di fondo e la finalità deflativa del contenzioso alla base della procedura fossero validi e che l’abrogazione sia stata troppo affrettata.
Certo, visto il poco appeal, la mediazione tributaria andava migliorata, ad esempio prevedendo la nomina di un “arbitro” terzo e indipendente (un giudice tributario?), sulla falsa riga di quanto avviene nella mediazione civile