Dal 4 gennaio 2024, con l’entrata in vigore della riforma fiscale, la mediazione fiscale è stata abrogata. Questo cambia le procedure per i ricorsi tributari: per i ricorsi notificati dopo tale data, è richiesto il deposito entro 30 giorni.
L’abrogazione ha effetto ex nunc, applicandosi ai nuovi casi, ma non retroattivamente ai procedimenti precedenti.
Esaminiamo gli aspetti pratici dell’abrogazione di questo istituto, con particolare riferimento alla decorrenza.
Come è noto dal 4 gennaio 2024, per effetto dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi di riforma fiscale, la mediazione fiscale è stata abrogata. Vediamo gli aspetti pratici di questa abrogazione, in particolare per la decorrenza.
Abrogazione del reclamo e mediazione tributaria: premessa
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 il D.lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), recante disposizioni in materia di processo tributario.
Il decreto è in vigore dal 4 gennaio 2024. La riforma del processo tributario di cui al d.lgs. 30.12.2023, n. 220 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 03.1.2024, è ricca di novità per cui è necessario conoscere le nuove regole[1].
Una importante novità D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 consiste nell’abrogazione del reclamo[2] e della mediazione per favorire la riformata conciliazione[3].
La statuizione in questione è contenuta nell’art. 2 comma 3 del citato decreto. Poiché sussistono decorrenze diversificate[4] per le novità sul contenzioso tributario la decorrenza dell’abrogazione del reclamo-mediazione va chiarita.
Sussiste, quindi, una precisa e corretta scelta ermeneutica in tema di decorrenza dell’abrogazione.
L’abrogazione della mediazione tributaria: nuove regole dal 2024
Il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, relativo alla riforma del contenzioso tributario. Il D.lgs. n. 220/23 ha stabilito l’abrogazione della fase di reclamo – mediazione nel processo tributario prevista, per le liti del valore sino a 50.000 euro, dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92.
È stato abrogato l’art. 17-bis del D.lgs. 546/92 sulla fase di reclamo-mediazione, abrogazi