La riforma fiscale in atto prevede l’abolizione della mediazione nel contenzioso tributario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Si tratta di una innovazione importante da ben valutare perché va a stravolgere l’iter processuale.
Come è noto, l’articolo 39, comma 9, del D.L. 98/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, ha inserito nel D.Lgs. n. 546/1992, l’articolo 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro – oggi cinquantamila euro -, relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
Il reclamo e mediazione è lo strumento che permette – in contraddittorio – di giungere ad una definizione mediata della pretesa fiscale, senza andare in contenzioso, con il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell’intervenuto accordo di mediazione, nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
Deflazionare il contenzioso, verificando preventivamente la possibilità di definire la lite potenziale sulla base di un giudizio prognostico, nell’ottica di risolvere preventivamente i conflitti tributari, è la finalità dell’istituto.
L’impianto normativo della delega fiscale: verso l’abolizione della mediazione
Le prime modifiche all’istituto della mediazione tributaria nel 2013
L’originario impianto è stato rivisitato dall’articolo 1, comma 611, lett. a), della L. n. 147/2013 che ha introdotto delle modifiche ch