Dopo l’abolizione della mediazione fiscale col D.Lgs. di riforma del processo tributario, ecco come comportarsi per le pratiche già presentate.
In questo inizio di anno, tra le novità più rilevanti c’è sicuramente l’abrogazione della fase di reclamo – mediazione fiscale.
L’istituto del reclamo – mediazione fiscale
L’istituto, applicabile per le liti di valore più basso (sino a 50.000 euro), era previsto dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, e prevedeva che il deposito presso il Giudice Tributario (costituzione in giudizio, ovvero instaurazione del contenzioso) non potesse avvenire prima del decorso di novanta giorni dalla notifica del ricorso (reclamo), in modo da permettere alle parti di stipulare una mediazione oppure alla parte convenuta (ente impositore), di disporre un accoglimento, totale o parziale, dell’istanza dell’attore (il contribuente).
Chi scrive non ha mai mancato di sottolineare la scarsissima efficacia e valore deterrente delle “istanze di autotutela” e/o dello strumento noto come “CIVIS”, per la risoluzione delle richieste più facilmente risolvibili, a cui purtroppo il contribuente spesso non riceveva risposta, o la riceveva (palesemente errata!) solo dopo un enorme dispendio di tempo per sollecitarla.
A questa situazione si era indicata una soluzione, ossia di tralasciare l’autotutela, privilegiando il CIVIS, a cui però far seguire, decorso un minimo lasso di tempo senza ricevere riscontro, il ricorso/reclamo, con l’unico intento di ottenere una risposta (tra l’altro ben circostanziata) da parte dell’Ente impositore, il quale, ben conscio delle conseguenze negative del mancato riscontro (in sede di reclamo), non mancava di farlo avere, e trattandosi di fattispecie abbastanza semplici, comunicava lo sgravio.
L’abrogazione del reclamo mediazione – fiscale dopo la riforma
Come anticipato, questo istituto viene stralciato via (nell’ambito del decreto legislativo n. 220/23 attuativo della L. 111/2023 di riforma del contenzioso tributario); pertanto, presentato il ricorso, occorrerà depositarlo entro trenta giorni, a pena di inammissibilità, senza la utilissima finestra temporale intermedia dei novanta giorni.
Alla eliminazione dell’istituto del reclamo fa da contropartita (inevitabile, posto il danno che si sarebbe cagionato ai contribuenti con la mera eliminazione dell’istituto) l’introduzione, nella Legge n. 212/00, dell’art. 10 – quater, che prevede l’obbligatorietà della risposta all’autotutela; su questo aspetto torneremo in un successivo contributo.
Come comportarsi per le mediazioni già notificate?
L’argomento su cui oggi ci soffermiamo è come comportarsi per i reclami già presentati alla data di abrogazione del suddetto istituto della mediazione fiscali, posto che dal 4 gennaio non si dovrà attendere novanta giorni prima che inizino i trenta validi per la costituzione in giudizio (e conseguente incardinamento del processo tributario), ma questi ultimi (trenta) decorreranno dalla data di notifica del ricorso, esattamente come avviene per i ricorsi con valore di lite superiore a 50.000 euro.
Le fattispecie che possono pre:
- alla data del 4/1, il reclamo è stato presentato da meno di trenta giorni,
- alla data del 4/1, il reclamo è stato presentato da più di trenta giorni (ma meno di novanta).
Nel caso a) sarà opportuno costituirsi in giudizio entro il trentesimo giorno, evitando così qualsiasi contestazione circa l’inammissibilità che avverrebbe sicuramente qualora si attendessero i novanta suddetti.
Nel caso b), essendo già fuori dai trenta giorni, si sarebbe oltre i termini per la costituzione, ma è chiaro che tale situazione, che non dipende dal contribuente ma dalla norma transitoria, non potrà che essere vista con raziocinio dal Giudice, che ben si guarderà dal giudicare tale ricorso inammissibile per tardiva costituzione.
In tale situazione, quindi, il consiglio è di effettuare il deposito telematico nel più breve tempo possibile (compatibilmente con la scadenza del novantesimo giorno).
NdR: Per rimanere aggiornati sulle recenti novità del processo tributario vedi QUI
Danilo Sciuto
Martedì 9 Gennaio 2024