Dedichiamo questo intervento ad una delle principali novità della dichiarazione 2024: la tassazione delle criptoattività. Vediamo come va calcolata e gestita la tassazione delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Con l’art. 1, commi da 126 a 147, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), è stata disciplinata di tassazione delle cripto-attività, al fine di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
Al riguardo, il comma 146, modificando il comma 18 dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha espressamente previsto che, con decorrenza, dall’anno “2023”, in luogo dell’imposta di bollo, si rende operativa l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Ne deriva che detta imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non risulta applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
Pertanto, in assenza di un intermediario che procede ad applicare l’imposta di bollo, si rende dovuta l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Modello Redditi 2024 e imposta sul valore delle cripto-attività
Le regole applicative
L’ambito applicativo dell’imposta sul valore delle cripto-attività si deve ritenere operativo in tutte le situazioni in cui l’intermediario incaricato non procede ad applicare l’imposta di bollo, che, senza pretesa di completezza, si potrebbe sostanzialmente concretizzare nell’ipotesi di detenzione delle cripto:
- presso intermediari non residenti;
- mediante supporti fisici (es.: archiviate su chiavi Usb o hard-disk, personal computer e/o smartphone).
Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che per quanto attiene:
- l’ambito soggettivo, ribadendo quanto già precisato, riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono detti valori, a condizione che sui medesimi non sia stata applicata l’imposta di bollo da parte di un intermediario. Ne deriv