ASD e SSD: adeguamento statuti entro il prossimo 30 giugno 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive (SSD) devono adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2024. Il mancato adeguamento comporta l’inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d’ufficio.

statuti ASD

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive (SSD) hanno tempo fino al 30 giugno 2024 per l’adeguamento dei propri statuti alle novità introdotte dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021.

Il mancato adeguamento costituisce d’altronde causa di inammissibilità dell’ente sportivo al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) con conseguente cancellazione d’ufficio.

Per quanto riguarda i soggetti neo costituiti, invece, la mancata conformità dello statuto sociale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel registro di riferimento.

Tralasciando i singoli elementi che lo statuto deve espressamente contenere, facilmente rinvenibili nel citato art. 7, si evidenzia che talune previsioni sono in linea con la normativa precedente, come l’assenza di fini lucrativi, il divieto di distribuzioni anche indirette di utili, avanzi di gestione e così via.

 

Adeguamento statuti ASD e SSD: quali sono le novità?

Al fine di garantire la copertura dei costi dell’attività sportiva di base, è stato previsto che le ASD e SSD possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti che dovranno essere ben definiti con uno specifico provvedimento legislativo ancora da emanare; il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal R.A.S.D..

Per quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 9, restano escluse dal computo dei limiti previsti per le attività diverse da quelle istituzionali (e quindi sono sicuramente ammesse):

  • le sponsorizzazioni;
  • i rapporti promo pubblicitari;
  • la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
  • la gestione di impianti e strutture sportive.

Viene inoltre inserita una deroga parziale al divieto di distribuzione di utili, in presenza di società e cooperative sportive dilettantistiche, le quali potranno destinare una quota (inferiore al 50%) degli utili e degli avanzi:

  • ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
  • alla distribuzione, di dividendi ai soci.

Per le SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori, o concessionari, la quota di utili distribuibili è aumentata all’80% (tale previsione necessita però di preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea).

 

Cosa fare in pratica?

L’attività di revisione dello statuto esistente, mirata alla verifica della sua conformità rispetto alle nuove previsioni, potrebbe risultare più complessa rispetto alla adozione di un nuovo statuto.

Si segnala che le principali associazioni nazionali di categoria di appartenenza, hanno reso disponibili sui propri siti istituzionali dei modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa.

Segnaliamo inoltre che la FCI ha reso disponibili al seguenti link delle risposte ad una serie di quesiti di interesse generale.

 

Come adottare il nuovo statuto?

La procedura per l’adeguamento degli statuti delle ASD e SSD può essere così sintetizzata:

  • convocazione dell’assemblea straordinaria societaria per l’approvazione in base ai quorum previsti;
  • registrazione in agenzia delle entrate (no bollo, no registro);
  • trasmissione del nuovo statuto ufficiale sia alla Federazione Sportiva di appartenenza sia al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

 

L’esenzione dall’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 17/02/2024 ha precisato che l’esenzione dall’imposta di bollo riguarda anche le ulteriori modifiche statutarie previste del capo I del medesimo decreto.

 

NdR. Società e associazioni sportive dilettantistiche: il problema delle attività diverse

 

Danilo Sciuto, Simone Di Febo e Massimo Felicioni

Lunedì 20 Maggio 2024

 

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