Il Fisco ha ricordato che anche la tardiva registrazione delle fatture di acquisto sarebbe soggetta a sanzione. Ecco i nostri dubbi sulla posizione dell’Agenzia…
L’Agenzia delle entrate estrae dal cilindro una nuova ipotesi di violazione che potrebbe dare luogo all’irrogazione di una sanzione amministrativa: la tardiva registrazione delle fatture di acquisto.
L’indicazione è singolare soprattutto quando il Legislatore delegato ha approvato un decreto in attuazione della legge delega della riforma fiscale, ancora oggi in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che ha per oggetto la revisione delle sanzioni in attuazione del principio di proporzionalità.
La misura delle sanzioni dovrebbe infatti essere proporzionata alla violazione commessa.
Il caso: la tardiva registrazione delle fatture di acquisto è sanzionabile?
Il caso preso in esame dall’Amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che, a causa di un errore materiale, non ha considerato in detrazione l’Iva relativa a una o più fatture di acquisto non indicata nel modello di dichiarazione Iva annuale.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate l’errore commesso può essere corretto con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma nessuna sanzione sarà irrogabile qualora le fatture siano state correttamente e tempestivamente registrate entro il 30 aprile cioè entro il termine di presentazione del modello dichiarativo. La fattispecie è stata presa in esame dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 479/2023.
E se le fatture vengono registrate dopo la dichiarazione IVA?
Si pone però il problema di come comportarsi qualora l’Iva non sia stata indicata nel modello di dichiarazione annuale in quanto le fatture di acquisto non sono state registrate entro il predetto termine del 30 aprile. In questa ipotesi il contribuente può recuperare l’Iva precedentemente non considerata in detrazione a causa dell’errore commesso presentando una dichiarazione integrativa. Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate il contribuente deve risultare destinatario di una specifica sanzione.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 1/E del 2018. Secondo l’Amministrazione finanziaria “restano fermi, in ogni caso, l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione previsti dal richiamato articolo 6”, ovvero che, se il ritardo nell’esercizio del diritto alla detrazione Iva delle fatture ricevute è conseguenza di una irregolare o irrituale registrazione delle stesse, è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997.
Le sanzioni relative alla mancata registrazione delle fatture
La disposizione citata prevede che
“chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili … è punito con la sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
NdR: vedi anche: Registrazione delle fatture e detrazione IVA: schema pratico dopo la circolare n. 1/2018
I nostri dubbi sulla sanzione per tardiva registrazione delle fatture di acquisto
Sussistono concreti dubbi sull’applicabilità della disposizione citata perlomeno nell’ipotesi di tardiva registrazione. A tal proposito deve osservarsi preliminarmente come nessuna disposizione preveda un termine specifico entro cui devono essere registrate le fatture di acquisto.
A ben vedere un termine è previsto, ma esso è essenziale al solo fine dell’esercizio del diritto alla detrazione. Se il termine non viene osservato, il contribuente non può considerare in detrazione il tributo.
I termini per registrare le fatture ricevute nel 2023
Se ad esempio l’esigibilità dell’operazione è relativa all’anno 2023 e entro il 31 dicembre del medesimo anno è stata ricevuta la relativa fattura, la detrazione può essere fatta valere all’interno della dichiarazione Iva annuale, ma a condizione che la fattura sia stata registrata entro il 30 aprile 2024.
La registrazione tardiva determina, come detto, la perdita della detrazione e in tale ipotesi sarebbe paradossale sanzionare il contribuente che avrebbe già subito un danno a causa della mancata detrazione del tributo.
Nicola Forte
Lunedì 29 Aprile 2024