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Momento di esigibilità dell’IVA (da parte dello Stato) dal cedente o prestatore (art. 6, DPR 633/72):
· CESSIONE DI BENI: in linea generale, data di consegna o spedizione della merce o data emissione fattura se precedentemente emessa; per i beni immobili data di stipula dell’atto notarile.
· PRESTAZIONE DI SERVIZI: in linea generale, data del pagamento del corrispettivo o data emissione fattura se precedentemente emessa.
Diritto di detraibilità dell’IVA da parte dell’acquirente o committente (art. 19, DPR 633/72):
· Nasce nel momento in cui l’IVA diventa esigibile da parte dello Stato.
· Deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui diventa esigibile e alle condizioni esistenti in quel momento.
Registrazione delle fatture ricevute (art. 25, DPR 633/72):
· Deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA.
· Deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Quando si può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (Direttiva 2006/112/CE e sentenza 29/04/2004, C-152/02 Corte di Giustizia Europea):
· per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è necessario che si siano avverate entrambe le condizioni di esigibilità (e di conseguenza diritto di detrarre) e possesso fisico della fattura.
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