La riforma dello sport ha introdotto ambiguità sul trattamento fiscale dei rimborsi spese ai direttori di gara. In precedenza, tali rimborsi erano esenti da tassazione. Ora, con la nuova classificazione dei direttori di gara come “Lavoratori sportivi”, la situazione fiscale è meno chiara. I rimborsi possono essere soggetti a tassazione, ma ci sono disposizioni per rimborsi forfetari esenti fino a una certa franchigia.
A distanza di poco più di sei mesi dall’entrata in vigore (avvenuta il 1° luglio 2023) della riforma dello sport sono ancora numerosi i punti non ancora completamente chiari. Le perplessità riguardano, ad esempio, il trattamento fiscale dei rimborsi spese spettanti ai direttori di gara.
Il trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai direttori di gara dopo la riforma
Il problema, prima dell’entrata in vigore della predetta riforma non si poteva. Trovava applicazione l’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
La disposizione citata veniva poi richiamata dall’art. 69, comma 2 del TUIR in base alla quale:
“Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al via